argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla portata di una norma armonizzata ai sensi dell’art. 4, par. 1, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, e i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, la Corte di giustizia ha ritenuto, nella sua sentenza del 27 ottobre 2016, in causa C-613/14, che l’art. 267, co. 1, TFUE le dà la competenza a interpretare in via pregiudiziale una norma siffatta.
Infatti, sebbene sia elaborata da un organismo di diritto privato, la stessa “rientra nel diritto dell’Unione”, dal momento che è facendo riferimento alle prescrizioni di tale norma che si determina, ai sensi dell’art. 4, par. 2, della direttiva 89/106, se a un determinato prodotto si applichi o meno la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva in parola, autorizzandolo così a circolare, a essere immesso sul mercato e ad essere utilizzato liberamente nel territorio di tutti gli Stati membri dell’Unione.