Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

08/11/2016 - La Corte di giustizia si pronuncia sulla conformità con la seconda direttiva sulle società per azioni della ricapitalizzazione di una banca mediante un'ordinanza ingiuntiva di un giudice richiesta dal Governo irlandese nel quadro del programma di assistenza finanziaria dell’Unione europea

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Nel quadro dell’assistenza finanziaria fornita all’Irlanda mediante il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria di cui al regolamento n. 407/2010/UE del Consiglio, dell’11 maggio 2010, e in adempimento della conseguente decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, che dava attuazione al memorandum d’intesa sottoscritto da Commissione e Irlanda in relazione alla ricapitalizzazione del sistema bancario irlandese, il governo di questo paese ha ottenuto dal giudice un’ordinanza ingiuntiva che, in cambio di un conferimento di EUR 2,7 miliardi, ha imposto a una società per azioni detentrice della totalità del capitale sociale di un ente creditizio di emettere, a seguito del rifiuto di procedervi autonomamente, nuove azioni a favore del governo a un prezzo per azione determinato da quest’ultimo, con la conseguenza che questo ha ottenuto, senza una decisione dell’assemblea generale degli azionisti, il 99,2% delle azioni di tale società.

La vicenda ha portato a un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia circa la compatibilità delle modalità di attuazione di tale aumento di capitale con l’art. 8, par. 1, e gli articoli 25 e 29 della seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo [54, secondo comma, TFUE], per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa.

Nella conseguente sentenza dell’8 novembre 2016 (causa C-41/15) la Corte di giustizia ha ritenuto che tali articoli non ostano a una misura a carattere eccezionale riguardante il capitale sociale di una società per azioni, quale l’ordinanza ingiuntiva di cui sopra, che le autorità nazionali abbiano richiesto per far fronte a una situazione di grave perturbamento dell’economia e del sistema finanziario di uno Stato membro.