argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, che riguarda in particolare il diritto di noleggio e di prestito dei libri, prevede che il diritto esclusivo di autorizzare o proibire tali noleggi e prestiti appartiene all’autore dell’opera. Tuttavia, l'art. 6, par. 1, della direttiva consente agli Stati membri di derogare a tale diritto esclusivo per i prestiti da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano un’equa remunerazione.
Interrogata in via pregiudiziale sulla questione se tale deroga si applichi anche ai prestiti di libri elettronici organizzati secondo il modello «one copy, one user», ossia il prestito della copia di un libro in formato digitale realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo a un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da tale utente non può più essere dal medesimo utilizzata, la Corte di giustizia ha concluso, con una sentenza del 10 novembre 2016 in causa C‑174/15, che la nozione di «prestito» ai sensi della direttiva comprende anche un prestito di tal genere
Essa ha del resto rilevato che non sussiste alcun motivo determinante che consenta di escludere, in qualsiasi caso, il prestito di copie digitali e di oggetti intangibili dall'ambito di applicazione della direttiva. Tale conclusione è peraltro avvalorata dall’obiettivo perseguito dalla direttiva, ossia che il diritto d'autore deve adeguarsi ai nuovi sviluppi economici. Inoltre, escludere completamente dall'ambito di applicazione della direttiva il prestito effettuato in formato digitale sarebbe contrario al principio generale che impone un alto livello di protezione in favore degli autori.