Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

10/11/2016 - Tre sentenze della Corte di giustizia a proposito della nozione di autorità giudiziaria ai sensi della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con due sentenze del 10 novembre, emesse su rinvio pregiudiziale d’urgenza del Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), la Corte di giustizia ha ritenuto che la nozione di «autorità giudiziaria emittente», di cui all’art. 6, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, è una nozione autonoma del diritto dell’Unione e che tale articolo deve essere interpretato nel senso che un servizio di polizia non rientra in tale nozione (causa C-452/16 PPU), e che un organo del potere esecutivo, quale il Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania, non può essere designato come «autorità giudiziaria emittente», ai sensi di tale articolo (causa C-477/16 PPU). Di conseguenza, un mandato d’arresto europeo da essi emesso ai fini dell’esecuzione di una sentenza che infligge una pena privativa della libertà non può essere considerato una «decisione giudiziaria», ai sensi dell’art. 1, par. 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299.

Al contrario, con una sentenza dello stesso giorno pronunciata su rinvio dello stesso giudice (causa C-453/16 PPU), la Corte ha concluso che l’art. 8, par. 1, della stessa decisione quadro deve essere interpretato nel senso che un mandato d’arresto nazionale emesso, ai fini di azioni penali, da un servizio di polizia costituisce una «decisione giudiziaria», ai sensi di tale disposizione, nel momento in cui sia convalidato da un pubblico ministero.