Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

16/10/2016 - La direttiva sul diritto d'autore osta a una normativa nazionale che autorizza la riproduzione digitale dei libri non disponibili in commercio in violazione dei diritti esclusivi degli autori

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Pronunciandosi essenzialmente sull’interpretazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, con una sentenza del 16 novembre 2016, resa nel caso Soulier e Doke (causa C‑301/15), la Corte di giustizia ha stabilito, in sostanza, che tale direttiva osta ad una normativa nazionale, come quella (francese) oggetto del procedimento principale, la quale affida ad una società riconosciuta di riscossione e ripartizione di diritti d’autore l’esercizio del diritto di autorizzare la riproduzione e la comunicazione al pubblico, in forma digitale, dei libri c.d. “non disponibili”, ossia dei libri (pubblicati in Francia prima del 1° gennaio 2001) non più oggetto né di diffusione commerciale né di una pubblicazione in formato cartaceo o digitale, pur consentendo agli autori o agli aventi diritto di tali libri di opporsi o mettere fine a tale esercizio, alle condizioni dalla stessa definite.

In particolare, la Corte ricorda che, fatte salve le eccezioni e le limitazioni espressamente previste dalla direttiva, gli autori hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione e la comunicazione al pubblico delle loro opere. Essa evidenzia altresì che, secondo la stessa direttiva, il previo consenso di un autore all’utilizzazione di una delle sue opere può, date certe condizioni, essere espresso in forma implicita. Affinché si consideri sussistente il tacito consenso, la Corte ritiene, tuttavia, che ogni autore debba essere informato della futura utilizzazione della sua opera da parte di un terzo e degli strumenti di cui dispone per vietarla, se intende farlo; necessità, questa, che la normativa francese in questione non soddisfa, dal momento che essa prevede che il diritto di autorizzare lo sfruttamento digitale dei libri non disponibili sia trasferito ad una società, quale quella suddetta, quando l’autore non vi si opponga entro un termine di sei mesi a far data dall’iscrizione dei suoi libri nella banca dati istituita a tal fine, senza garantire l’informazione effettiva e individualizzata degli autori interessati.