argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con una sentenza del 16 novembre 2016, resa nel caso Hemming (causa C‑316/15), la Corte di giustizia ha affermato, in sostanza, che la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. “direttiva servizi”), deve essere interpretata nel senso che essa osta al requisito del pagamento, al momento della presentazione di una domanda diretta a ottenere il rilascio o il rinnovo di un’autorizzazione, di una tassa di cui una parte corrisponda ai costi connessi alla gestione del regime di autorizzazione e alle relative attività di polizia amministrativa, anche se tale parte è recuperabile in caso di rigetto di detta domanda.
A tale proposito, in particolare, la Corte rileva che il fatto di dover pagare una tassa configura un’obbligazione finanziaria e, quindi, un “onere” ai sensi della direttiva servizi, a prescindere dal fatto che l’importo corrisposto possa essere recuperato successivamente in caso di rigetto della domanda. Essa ritiene che l’importo di siffatti oneri non possa in alcun caso oltrepassare i costi della procedura di autorizzazione in questione.
La Corte ricorda inoltre che la direttiva servizi si propone di agevolare l’accesso alle attività di servizi, concludendo che tale obiettivo non sarebbe perseguito mediante un obbligo di prefinanziamento dei costi connessi alla gestione del regime di autorizzazione e alle relative attività di polizia amministrativa, quali segnatamente i costi connessi all’individuazione e alla repressione delle attività non autorizzate. Di conseguenza, la Corte dichiara che il diritto dell’Unione osta a un simile requisito.