Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

23/11/2016 - La Corte di giustizia precisa la portata di due importanti nozioni impiegate dalla regolamentazione dell'Unione sull'accesso ai documenti in materia ambientale

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Chiamata ad interpretare tanto il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, quanto la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, con due sentenze del 23 novembre 2016, rese nei casi Commissione c. Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe (causa C‑673/13 P) e Bayer CropScience e Stichting De Bijenstichting (causa C‑442/14), la Corte di giustizia ha chiarito la portata delle nozioni di «emissioni nell’ambiente» e di «informazioni sulle [o che riguardano le] emissioni nell’ambiente», previste da tali strumenti legislativi.

In particolare, quanto alla nozione di «emissioni nell’ambiente», la Corte ha affermato che essa va interpretata tenendo conto dell’obiettivo, perseguito dai suddetti strumenti, di garantire la divulgazione più ampia possibile delle informazioni ambientali. Detta nozione si riferisce dunque, segnatamente, a ogni rilascio nell’ambiente di prodotti o sostanze, come i prodotti fitosanitari o i biocidi o le sostanze attive contenute in tali prodotti, purché tale rilascio sia effettivo o prevedibile in condizioni normali o realistiche di utilizzo del prodotto o della sostanza.

Quanto alla nozione di «informazioni sulle [o che riguardano le] emissioni nell’ambiente», secondo la Corte, essa copre non solo le informazioni sulle emissioni in quanto tali (vale a dire le indicazioni relative alla natura, alla composizione, alla quantità, alla data e al luogo di tali emissioni), ma anche le informazioni che consentono al pubblico di controllare se sia corretta la valutazione delle emissioni effettive o prevedibili, sulla cui base l’autorità competente ha autorizzato il prodotto o la sostanza in questione, nonché i dati relativi agli effetti, a termine più o meno lungo, di tali emissioni sull’ambiente. Tale nozione comprende, più specificamente, le informazioni relative ai residui presenti nell’ambiente dopo l’applicazione del prodotto in questione e gli studi relativi alla misura della dispersione della sostanza durante tale applicazione, a prescindere dal fatto che tali dati derivino da studi realizzati in tutto o in parte sul campo, da studi di laboratorio o da studi di traslocazione.