argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con una sentenza del 1° dicembre 2016, resa nel caso Daouidi (causa C‑395/15), la Corte di giustizia, chiamata a chiarire la portata della nozione di “handicap”, contenuta nella direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, ha affermato che detta direttiva va interpretata nel senso che il fatto che una persona si trovi, a causa di un infortunio sul lavoro, in una situazione di invalidità temporanea – conformemente al diritto nazionale – di durata incerta, non implica, di per sé, che la limitazione della capacità di tale persona possa essere qualificata come “duratura” ai sensi della definizione di “handicap” contemplata dalla stessa direttiva, letta alla luce della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009.
Inoltre, secondo la Corte, tra gli indizi che consentono di considerare una siffatta limitazione come “duratura” figura in particolare la circostanza che la menomazione dell’interessato non presenti una prospettiva ben delimitata di superamento nel breve periodo o il fatto che tale menomazione possa protrarsi in modo rilevante prima della guarigione di tale persona.
Infine, sempre secondo la Corte, nel contesto dell’esame del carattere “duraturo”della limitazione della capacità di tale persona, il giudice nazionale deve basarsi sugli elementi obiettivi complessivi di cui dispone, in particolare sui documenti e sui certificati concernenti lo stato della stessa persona, redatti sulla base di conoscenze e dati medici e scientifici attuali.