argomento: Giurisprudenza - Straniera
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Il Bundesverfassungsgericht ha stabilito che i programmi della BCE di acquisto di titoli pubblici degli Stati membri (c.d. Outright Monetary Transactions) sono conformi al Grundgesetz. Con sentenza del 21 giugno 2016 i giudici di Karlsruhe hanno respinto i rilievi dei ricorrenti tedeschi, allineandosi così alla sentenza resa in via pregiudiziale dalla Corte di giustizia (16 giugno 2015, C-62/14, Gauweiler) su rinvio – il primo nella loro storia – degli stessi giudici. Com’è noto, i programmi OMT (annunciati il 6 settembre 2012 e mai realizzati in pratica) renderebbero possibile alla BCE l’acquisto di grandi quantità di titoli di Stato sul mercato secondario per evitare che eventuali tensioni sugli stessi producano rialzi eccessivi dei tassi d’interesse, danneggiando così l’economia dell’eurozona nel suo complesso.
I giudici tedeschi – dopo aver richiamato i principi della sentenza Gauweiler e i limiti costituzionali che presiedono alla partecipazione tedesca al processo di integrazione europea – hanno precisato che l’inerzia del Governo federale e del Bundestag rispetto ai programmi OMT non viola i diritti costituzionali dei ricorrenti di cui all’art. 38, par. 1, prima frase, né il congiunto disposto degli artt. 20, parr. 1 e 2, e 79, par. 3, GG.
Nella lunga sentenza la Corte di Karlsruhe ha ricordato, in particolare, che nell’ordinamento dell’Unione l’attività della BCE è soggetta al controllo della Corte di giustizia con riguardo ai principi di attribuzione e di proporzionalità (pur non trascurando di sottolineare come la Corte di Lussemburgo non avrebbe affrontato la questione della legittimazione democratica della BCE). Meritevole di attenzione è anche il passaggio in cui è sostanzialmente accolto l’orientamento della Corte di giustizia secondo cui il programma OMT è in gran parte riconducibile alla politica monetaria dell’Unione. Peraltro, i giudici di Karlsruhe hanno affermato che la Banca federale tedesca potrebbe partecipare a un futuro programma OMT soltanto se i principi fissati in Gauweiler fossero rispettati, vale a dire che gli acquisti non siano annunciati; il volume degli stessi sia previamente delimitato; sussista una differenza temporale minima tra l’emissione dei titoli pubblici e il loro acquisto; l’acquisto sia circoscritto ai titoli di Stati che hanno accesso ai mercati; i titoli siano detenuti fino alla loro scadenza solo in via eccezionale; gli acquisti cessino e i titoli siano rimessi sul mercato nel momento in cui l’intervento non sia più necessario.