Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

27/05/2019 - Le procure tedesche non offrono una garanzia d’indipendenza dal potere esecutivo sufficiente per poter emettere un mandato d’arresto europeo

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con due sentenze del 27 maggio 2019 (rispettivamente cause riunite C-508/18, OG (Procura di Lubecca), e C-82/19 PPU, PI (Procura di Zwickau), e causa C-509/18, PF (Procuratore generale di Lituania)), pronunciate rispettivamente su rinvio della Supreme Court e della High Court irlandesi, la Corte di giustizia ha dichiarato che la nozione di «autorità giudiziaria emittente» ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, non ricomprende le procure di uno Stato membro, come quelle della Germania, che siano esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, quale un Ministro della Giustizia, nell’ambito dell’adozione di una decisione relativa all’emissione di un mandato d’arresto europeo. Tale nozione, invece, ricomprende il procuratore generale di uno Stato membro, come quello della Lituania, che, pur essendo strutturalmente indipendente dal potere giudiziario, è competente ad esercitare l’azione penale e possiede uno status che gli conferisce una garanzia d’indipendenza rispetto al potere esecutivo nel quadro dell’emissione di un mandato d’arresto europeo.

Ricorda infatti la Corte che, sebbene, conformemente al principio di autonomia processuale, gli Stati membri possano designare, in base al loro diritto nazionale, l’«autorità giudiziaria» competente a emettere un mandato d’arresto europeo, il senso e la portata di tale nozione non possono essere lasciati alla discrezionalità dei singoli Stati membri, ma devono essere uniformi in tutta l’Unione. E se è vero che la nozione di «autorità giudiziaria» non si limita a designare i soli giudici o organi giurisdizionali di uno Stato membro, ma deve intendersi riferita, più in generale, alle autorità che partecipano all’amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro, a differenza, in particolare, dei ministeri o dei servizi di polizia, che fanno parte del potere esecutivo, l’autorità incaricata di emettere un mandato d’arresto europeo deve agire in modo indipendente nell’esercizio delle proprie funzioni, anche quando tale mandato si basi su un mandato d’arresto nazionale emesso da un giudice o da un organo giurisdizionale. A tale titolo, essa deve essere in grado di esercitare tali funzioni in maniera obiettiva, tenendo conto di tutti gli elementi a carico e a discarico, e senza essere esposta al rischio che il suo potere decisionale sia soggetto a ordini o istruzioni esterni, in particolare provenienti dal potere esecutivo, di modo che non vi sia alcun dubbio sul fatto che la decisione di emettere il mandato d’arresto europeo spetta a tale autorità e non, in definitiva, al predetto potere.