Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

29/07/2019 - Sulla legittimità di una violazione temporanea ed eccezionale di regole europee in materia di ambiente

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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La sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2019 nella causa  C-411/17, Inter-Environnement Wallonie ASBL, ha stabilito, tra le altre cose, che l’art. 6, par. 4, 1° comma, della direttiva 92/43 del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che l’obiettivo di assicurare, in ogni momento, la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica di uno Stato membro costituisce un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico, ai sensi di tale disposizione; mentre il 2° comma del medesimo articolo deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui nel sito protetto sul quale può incidere un progetto si trovino un tipo di habitat naturale o una specie prioritari, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, solo la necessità di scongiurare una minaccia grave ed effettiva di interruzione dell’approvvigionamento di energia elettrica dello Stato membro interessato è idonea a costituire, in determinate circostanze, un motivo di sicurezza pubblica ai sensi di tale disposizione.

Inoltre, secondo la stessa sentenza, il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale può, se il diritto interno lo consente, mantenere eccezionalmente gli effetti di misure che siano state adottate in violazione degli obblighi sanciti dalla citata direttiva 92/43 e dalla direttiva 2011/92 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e, qualora tale mantenimento sia giustificato da considerazioni imperative connesse alla necessità di scongiurare una minaccia grave ed effettiva di interruzione dell’approvvigionamento di energia elettrica dello Stato membro interessato, cui non si potrebbe far fronte mediante altri mezzi e alternative, in particolare nell’ambito del mercato interno. Detto mantenimento può coprire soltanto il lasso di tempo strettamente necessario per porre rimedio a tale illegittimità.