argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con la sentenza C-636/18 del 24 ottobre 2019, Commissione c. Francia, la Corte di giustizia ha condannato quest’ultima per non avere adottato misure appropriate ed efficaci affinché il periodo di superamento da parte sua dei valori limite per il biossido di azoto rimanesse «il più breve possibile» ai sensi della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.
In particolare, la Corte ha precisato che il mero superamento, da parte di uno Stato membro, dei valori limite per il biossido di azoto nell’aria ambiente non è di per sé sufficiente per ritenere che esso sia venuto meno all’obbligo derivante dall’articolo 23 della direttiva. Ciononostante, ai sensi della direttiva, se è vero che gli Stati membri dispongono di una certa discrezionalità al fine di stabilire le misure da adottare, queste ultime devono in ogni caso far sì che il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile. Orbene, nel caso della Francia la Corte ha rilevato che essa non ha manifestamente adottato in modo tempestivo misure appropriate affinché il periodo di superamento fosse il più breve possibile. In tal modo, il superamento dei valori limite di cui trattasi per sette anni consecutivi rimane sistematico e persistente in tale Stato membro, nonostante l’obbligo della Francia di adottare tutte le misure appropriate ed efficaci per conformarsi alla prescrizione in base alla quale il periodo di superamento deve essere il più breve possibile.