Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

07/11/2019 - Quando il pubblico non sia stato messo in condizione di partecipare efficacemente alla valutazione degli effetti ambientali di un progetto, non gli si può opporre un termine per l’eventuale ricorso contro la decisione che autorizza il progetto

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Secondo la Corte di giustizia (sentenza 7 novembre 2019, C-280/18, Flausch e a.), gli artt. 9 e 11 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che comporta che a taluni membri del pubblico interessato sia opposto un termine per presentare un ricorso che inizia a decorrere dall’annuncio di un’autorizzazione di un progetto su Internet, qualora tali membri del pubblico interessato non abbiano avuto previamente la possibilità adeguata di informarsi sulla procedura di autorizzazione conformemente all’art. 6, par. 2, di tale direttiva.