Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

11/11/2019 - “La disapplicazione del primato”: le eccezioni della Corte di giustizia all’efficacia prevalente del diritto dell’Unione sul diritto interno. Note a margine della pronuncia Inter-Environnement Wallonie II.

argomento: Osservatorio

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di ANDREA CIRCOLO

1. Con la sentenza Inter-Environnement Wallonie ASBL e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL c. Conseil des ministres (Corte giust. 29 luglio 2019, C-411/17; d’ora in poi Inter-Environnement Wallonie II) la Corte è tornata sulla delicata questione della sospensione provvisoria del primato del diritto dell’Unione. Si tratta di una giurisprudenza sporadica, ma non per questo meno degna di interesse o poco complessa.

È noto che la celebre sentenza Simmenthal abbia segnato una svolta decisiva nell’affermazione del sistema di adattamento del diritto interno al diritto dell’Unione: «[…] il giudice nazionale, incaricato di applicare le disposizioni di diritto comunitario, ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale» (Corte giust. 9 marzo 1978, C-106/77, punto 24).

Ed è altrettanto noto che la c.d. “disapplicazione” (ovvero “non applicazione”, che dir si voglia) si configuri come la necessaria conseguenza dell’attuazione dei princìpi dell’efficacia diretta e della diretta applicabilità, due pilastri imprescindibili nella costruzione del sistema di controllo sul rispetto del primato. D’altra parte, l’assenza di un meccanismo che comporti l’inefficacia automatica della norma interna che si trovi in contrasto col diritto dell’Unione spoglierebbe di ogni utilità l’ordinamento comunitario, negandone la stessa ragion di esistere («primauté existentiel»: P. Pescatore, Le droit de l’intégration, Leiden, 1972, p. 85).

Invero, se si eccettua il passo del gambero delle pronunce Melki e Abdeli (Corte giust. 22 giugno 2010, cause riunite C-188/10 e C-189/10) e A c. B (Corte giust. 11 settembre 2014, C-112/13), l’applicazione del principio del primato è stata nel corso degli anni strenuamente garantita e consolidata dalla Corte (ex multis, Corte giust. 19 giugno 1990, C-213/89, Factortame; 14 dicembre 1995, C-312/93, Peterbroeck; 4 giugno 2015, C-5/14, Kernkraftwerke LippeEms GmbH).

Tuttavia, è stata proprio la Corte di giustizia a prevedere la possibilità di sospendere temporaneamente la disapplicazione della norma interna in contrasto con la norma di diritto dell’Unione, al ricorrere di diverse condizioni dalla stessa ben circostanziate. Si tratta all’evidenza di questione ben diversa dall’attivazione dei controlimiti “minacciata” dagli ordinamenti nazionali a tutela dei principi fondamentali.

L’eccezione a tale principio è rinvenibile in alcune decisioni della Corte che per il momento sono tutt’altro che numerose. Nondimeno, il carattere dell’assolutezza del primato, che per tanti decenni ha accompagnato la sua incontestata affermazione, ne risulta quantomeno mitigato (sul punto, cfr. A. Arena, Sul carattere “assoluto” del primato del diritto dell’Unione europea, in Studi int. eur., n. 2, 2018, pp. 317-340).

 

2. Per la prima volta, la possibilità di «una sospensione provvisoria dell’effetto di disapplicazione esercitato da una norma di diritto dell’Unione direttamente applicabile rispetto al diritto nazionale in contrasto con detta norma» (punto 66), in presenza di esigenze imperative di certezza del diritto, è stata riconosciuta dalla Corte nella sentenza Winner Wetten GmbH c. Bürgermeisterin der Stadt Bergheim (Corte giust. 8 settembre 2010, C-409/06; nota anche come Winner Wetten). Nella fattispecie, essa afferma che «per effetto del primato del diritto dell’Unione direttamente applicabile, una normativa nazionale riguardante a un monopolio pubblico relativo alle scommesse sulle competizioni sportive che, secondo quanto accertato da un giudice nazionale, comporti restrizioni incompatibili con la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, non contribuendo dette restrizioni a limitare l’attività di scommesse in maniera coerente e sistematica, non può continuare ad applicarsi per un periodo transitorio» (punto 69; per una visione di insieme sulla decisione, v. T. Beukers, Case C-409/06, Winner Wetten GmbH v. Bürgermeisterin der Stadt Bergheim, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 8 September 2010, in Comm. Market Law Rev., vol. 48, n. 6, 2011, p. 1985 ss.).

Se nella pronuncia Winner Wetten la Corte riconosce la legittimità di tale operazione, giustificata dalla necessità di tutelare la certezza dei traffici giuridici, è soltanto nella successiva decisione Inter-Environnement Wallonie ASBL e Terre wallonne ASBL c. Région wallonne (Corte giust. 28 febbraio 2012, C-41/11; d’ora in poi, Inter-Environnement Wallonie I) che essa formula i criteri-guida che devono indirizzare l’an e il quomodo della sospensione temporanea della disapplicazione, questa volta in materia di tutela ambientale (per un commento alla sentenza, v. T. Lock, Are there exceptions to a Member State’s duty to comply with the requirements of a Directive?: Inter-Environnement Wallonie, in Comm. Market Law Rev., vol. 50, n. 1, 2013, p. 217 ss.).

Nell’occasione, la Corte afferma che il giudice remittente potrà eccezionalmente essere autorizzato ad applicare la disposizione nazionale che gli consente di mantenere determinati effetti di un atto nazionale annullato, tenuto conto delle specifiche circostanze del procedimento principale, a patto che siano rispettate quattro condizioni (punto 63; si confronti pure l’Opinion dell’avv. gen. Kokott, presentata l’8 settembre 2016 nella causa C‑348/15, Città di Wiener Neustadt, punto 38).

Con riferimento alla prima condizione, la Corte riserva la possibilità della sospensione della disapplicazione della norma interna in contrasto alle sole ipotesi in cui la direttiva di riferimento sia stata comunque, in sostanza, correttamente trasposta; vale a dire che la norma potrà mantenere i suoi effetti fintantoché il contrasto con la norma dell’Unione rappresenti il risultato del mancato adempimento, ad esempio, ad un obbligo di tipo formale e/o procedurale (nella fattispecie, l’omissione della valutazione di impatto ambientale).

Non accadrà altrettanto, invece, se la norma in questione sia il frutto e/o la conseguenza di un mancato recepimento della direttiva o di un suo errato recepimento tale da contrastare con gli obiettivi essenziali della direttiva stessa. Se così fosse, infatti, gli Stati membri sarebbero incentivati a seguire questa seconda linea comportamentale, potendosi, all’occasione, applicare ugualmente la norma interna indifferente alle prescrizioni della direttiva europea emanata (v. Corte giust. 26 luglio 2017, C‑196/16 e C-197/16, Comune di Corridonia e a., punto 38: «[…] una siffatta possibilità di regolarizzazione deve essere subordinata alla condizione di non offrire agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di disapplicarle e di rimanere eccezionale»; v. anche la oramai risalente Commissione c. Irlanda, 3 luglio 2008, C‑215/06; più di recente, cfr. 28 febbraio 2018, C‑117/17, Comune di Castelbellino, punto 30).

In relazione alla seconda condizione, la Corte precisa che l’atto “incriminato” potrà conservare la sua efficacia solamente nell’eventualità in cui un nuovo atto non possa tempestivamente porre rimedio ai pregiudizi che deriverebbero dalla disapplicazione della norma interna contrastante; cioè, la sospensione della disapplicazione deve necessariamente configurarsi come un’extrema ratio.

Il terzo requisito prefigurato dal giudice dell’Unione è strettamente collegato al secondo: verificato che l’atto di diritto interno in contrasto con la direttiva non possa essere sostituito nel breve termine, la vacatio legis che seguirebbe al suo annullamento realizzerebbe uno standard di protezione dell’ambiente inferiore a quanto assicurato dall’atto da disapplicare, il che andrebbe paradossalmente in contrasto con quanto prefigurato dalla direttiva stessa, parametro attivo dell’antinomia («un vuoto giuridico che sarebbe ancor più nocivo»). Da qui la pragmatica necessità di mantenerne gli effetti nonostante l’acclarata illegittimità (v. anche le conclusioni dell’avv. gen. Kokott del 12 aprile 2018 alla causa Saras Energía SA e a c. Administración del Estado, C‑561/16, punto 21: «[…] la tutela giuridica nazionale a fronte di una trasposizione insufficiente del diritto dell’Unione non dovrebbe pregiudicare ulteriormente la trasposizione. È pertanto ipotizzabile che l’abrogazione di una normativa che attui una direttiva solo in parte, e pertanto insufficientemente, peggiorerebbe la situazione con riferimento agli obiettivi della direttiva. Un’attuazione insufficiente, infatti, consente un maggiore avvicinamento a tali obiettivi rispetto all’assenza di una qualsivoglia attuazione»).

È opportuno precisare che alcun problema si pone qualora la direttiva risulti self-executing, ovvero quando le norme al suo interno impongano agli Stati membri obblighi negativi o quando le stesse si profilino chiare, precise e incondizionate. In tal caso, la lacuna legis posta in essere dalla disapplicazione della norma contrastante potrà essere colmata dall’efficacia diretta della direttiva stessa, fatto salvo l’avvio di una eventuale procedura di infrazione da parte della Commissione nei confronti dello Stato inadempiente. E ancora, quand’anche la direttiva non fosse tale da poter essere direttamente applicata dal giudice comune, l’azione di quest’ultimo, com’è noto, è sottoposta all’obbligo di interpretazione conforme delle norme interne alla direttiva «a prescindere dal fatto che si tratti di norme [interne] precedenti o successive» (Corte giust. 13 novembre 1990, 106/89, Marleasing, punto 8). Motivo per il quale la normativa interna può essere interpretata dal giudice interno in linea con i principi e gli obiettivi alla base della direttiva inattuata (cfr. anche Corte giust 27 giugno 2000, da C-240/98 a C-244/98, Oceano Grupo Editorial; 9 dicembre 2003, C-129/00, Commissione c. Italia; 5 ottobre 2004, da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer; 4 luglio 2006, C-212/04, Adeneler e a.; recentemente, 7 agosto 2018, C-122/17, Smith).

Viceversa, problema diverso si pone - e rileva nel caso di specie - nel momento in cui tale principio sia costretto ad arrestarsi dinanzi ad un’interpretazione della norma nazionale del tutto contra legem, (v., da ultimo, Corte giust. 4 ottobre 2018, C-384/17, Link Logistik N&N, punto 59; 8 maggio 2019, C-486/18, Praxair MRC, punto 38). La direttiva infatti, pur se sprovvista di efficacia diretta, allo scadere del termine di recepimento negli ordinamenti degli Stati membri ha «l’effetto di far entrare nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale che affronta una materia disciplinata dalla stessa direttiva» (Corte giust. 19 gennaio 2010, C-555/07, Kücükdeveci c. Swedex, punto 25). In questo caso, la sospensione del primato evita che il giudice nazionale, il quale deve in ogni caso contribuire a garantire la realizzazione dell’effetto utile del diritto dell’Unione, sia costretto a sollevare questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte costituzionale per far valere l’illegittimità della normativa interna per effetto del contrasto, insanabile in via interpretativa, con la norma dell’Unione sprovvista di effetto diretto (in questo senso, G. Tesauro, Manuale di diritto dell’Unione europea, a cura di P. De Pasquale, F. Ferraro, Napoli, 2018, p. 214).

Il quarto e ultimo presupposto rappresenta la clausola di chiusura dei criteri finora prestati: un’eccezione al principio del primato insita nella sospensione della disapplicazione di una norma nazionale in contrasto con il diritto comunitario, altrimenti capace di mettere in crisi l’intero sistema di “vasi comunicanti” formato dall’Unione e dagli Stati membri, non può che essere temporanea. Ed è evidente che l’eventuale pigrizia del legislatore circa la sanatoria delle irregolarità constatate potrà costituire oggetto di un ricorso per inadempimento, per violazione, in primis, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, par. 3 TUE (cfr. Comune di Corridonia e a., sopra citata, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

  

3. L’importanza delle pronunce Winner Wetten e Inter-Environnement Wallonie I risiede, dunque, sia nel ridimensionamento del primato da principio assoluto a regola eccepibile, sia nella precisazione delle condizioni alla quale il sistema delle eccezioni deve sottostare (parimenti, cfr. G. Gentile, Inter-Environnement Expanded: Another Brick Out of the Wall of EU Law Supremacy?, in European Papers, vol. 2, n. 1, 2017, p. 327).

Purtuttavia, non mancano passaggi poco chiari che meritano attenzione. In particolare, dalle parole della Corte sembra evincersi che solo il giudice nazionale che operi un rinvio alla Corte di giustizia possa essere legittimato ad applicare la disposizione nazionale che gli consente di mantenere determinati effetti di un atto nazionale annullato. Ciò vale a dire che il giudice sarebbe obbligato in ogni caso a domandare preventivamente l’intervento interpretativo del giudice di Lussemburgo, ogniqualvolta abbia inteso continuare ad applicare la normativa nazionale illegittima, seppur alle stringenti condizioni sopra riportate (cfr. L. Clément-Wilz, L’office du juge interne pour moduler les effets de l’annulation d’un acte contraire au droit de l’Union. Reflexions sur l’arret Association France Nature Environnement du Conseil d’Etat français, in European Papers, vol. 2, n. 1, 2017, pp. 265 e 266: «[…] le juge national, lorsqu’il veut moduler les effets d’une annulation d’un acte contraire au droit de l’Union, doit-il préalablement saisir la Cour de justice afin de recueillir son autorisation préalable? Le pouvoir de modulation des juges nationaux dépend-il d’une obligation de renvoi préjudiciel?».

In aggiunta, nella giurisprudenza sul punto, la Corte ha sempre fatto uso dei termini “autorizzare” e/o “concedere” (Winner Wetten, sopra citata, punto 63; Inter-Environnement Wallonie I, sopra citata, punto 58). La terminologia adoperata fa presumere che per ottenere il risultato desiderato sia necessaria un’azione a seguito di una richiesta intervenuta preliminarmente. In altre parole, che il giudice interno debba ottenere di volta in volta, previa domanda, il consenso del giudice dell’Unione per poter eccezionalmente derogare al primato (in questa direzione, cfr. H. Cassagnabère, Le juge du droit de l’Union et la modulation dans le temps, in Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, vol. 54, n. 1, 2017, p. 61: «Il est vrai que l’arrêt Inter-Environnement Wallonie pouvait se prêter à plusieurs interprétations en ce qu’il disait que la juridiction nationale “pourra exceptionnellement être autorisée à” faire usage de cette faculté: cette autorisation doit-elle être conférée par la Cour au cas par cas?»).

In tal senso, infatti, appare esplicito il dispositivo della sentenza Inter-Environnement Wallonie I: «[…] tenuto conto delle specifiche circostanze del procedimento principale, il giudice remittente potrà eccezionalmente essere autorizzato ad applicare la disposizione nazionale che gli consente di mantenere determinati effetti di un atto nazionale annullato, a condizione che […]» (corsivo aggiunto).

Ammettere la configurabilità di una sorta di autorizzazione preventiva da parte della Corte comporterebbe però la creazione e il riconoscimento di un nuovo schema azione/potere in capo ai giudici della Cvria che i Trattati non le attribuiscono. In sostanza una species ibrida del rinvio pregiudiziale di interpretazione; una sorta di archetipo di “sentenza interpretativa costitutiva”, in totale disarmonia con le norme del Trattato sul funzionamento, che attribuiscono alle sentenze pregiudiziali di interpretazione natura meramente dichiarativa (cfr. anche lo stesso case law della Corte: 27 marzo 1980, 66, 127 e 128/79, Salumi, punto 9; in stessa data, 61/79, Denkavit italiana, punti 15 e 16; 2 febbraio 1988, C-309/85, Barra c. Belgio, punto 11).

Con la pronuncia Association France Nature Environnement c. Premier ministre e Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (Corte giust. 28 luglio 2016, C-379/15; anche Association France), anch’essa in tema di tutela ambientale, il giudice dell’Unione coglie l’occasione per chiarire tale aspetto e per ridimensionare il “sistema autorizzativo”, in linea con la normativa primaria e con la sua stessa giurisprudenza in tema di facoltà e obbligo di rinvio (v. Corte giust. 6 ottobre 1982, 283/81, CILFIT; per un commento alla sentenza Association France, v. O. Mamoudy, Encadrement de la possibilité pour le juge national de maintenir en vigueur un acte contraire au droit de l’Union, in Actualité Juridique Droit Administratif, 2016, p. 2226 ss.; K. Sowery, Reconciling primacy and environmental protection: Association France Nature Environnement, in Comm. Market Law Rev., vol. 54, n. 1, 2017, pp. 1-22).

Anzitutto, la Corte ribadisce i quattro criteri della sentenza Inter-Environnement Wallonie I e conferma la natura eccezionale della sospensione: «se i giudici nazionali avessero [sempre] il potere di attribuire alle norme nazionali il primato, anche solo provvisoriamente, in caso di contrasto con il diritto dell’Unione, ne risulterebbe pregiudicata l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione» (punto 33, con richiamo al punto 58 della sentenza Inter-Environnement Wallonie I, sopra citata; enfasi aggiunta).

Sulla falsariga delle precedenti sentenze, osserva poi che nell’ottica del bilanciamento tra i princìpi di legalità ed il primato, da una parte, e l’imperativo della tutela dell’ambiente derivante dallo stesso diritto dell’Unione, dall’altra, il giudice interno ha la facoltà «di mantenere eccezionalmente taluni effetti di un atto nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione» (punto 37; cfr. le conclusioni dell’avv. gen. Bobek presentate il 13 luglio 2017 alla causa Scialdone, C-574/15, punto 180).

Successivamente, evidenzia ancora che l’eccezionale facoltà concessa al giudice nazionale può essere esercitata soltanto «caso per caso e non astrattamente o globalmente» (punto 40). Infatti, come ha già avuto modo di affermare, tale facoltà deve essere esercitata tenuto conto delle circostanze specifiche della controversia su cui è chiamata a pronunciarsi.

Infine, la Corte precisa che il giudice comune non ha l’obbligo di rivolgersi ad essa in via pregiudiziale, bensì può precedere alla sospensione tutte le volte che «sia persuaso che l’esercizio di tale eccezionale facoltà non sollevi alcun ragionevole dubbio» (punto 52). Assenza di dubbio che «necessita [comunque] di prova circostanziata» (ibidem; enfasi aggiunta).

Con questo “correttivo” la Corte ri-afferma la vigenza del modello del sindacato diffuso nei rapporti con il giudice interno. D’altronde, è a tutti noto che il meccanismo pregiudiziale prevede che i giudici di Lussemburgo siano chiamati soltanto ad interpretare il diritto dell’Unione nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’art. 267 TFUE; e al solo scopo di fornire al giudice a quo una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. L’applicazione del diritto al caso concreto resta invece opera del giudice nazionale, seppur nei limiti di quanto chiarito e circostanziato con la sentenza interpretativa (v. Corte giust. 13 aprile 2010, C‑73/08, Bressol e a., punto 64; 21 giugno 2017, C‑621/15W e a., punto 49; 3 ottobre 2019, C-632/18, Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL, punto 48; cfr. anche F. Pani, L’obbligo (flessibile) di rinvio pregiudiziale e i possibili fattori di un suo irrigidimento. Riflessioni in margine alla sentenza Association France Nature Environnement, in European Papers, vol. 2, n. 1, 2017, p. 384 ss.).

Spetta perciò pur sempre a quest’ultimo assumere la decisione ultima sulla sospensione e sulle modalità della stessa. E per “autorizzazione” deve quindi intendersi che la Corte è la sola legittimata a stabilire i criteri al ricorrere dei quali il giudice interno può mantenere gli effetti di un atto interno illegittimo per contrasto con il diritto dell’Unione. E ciò in forza dell’art. 19 TUE che conferisce alla Corte il ruolo di garante unica della funzione nomofilattica [cfr. G. Tesauro, Commento all’art. 19 TUE, in A. Tizzano (a cura di), Trattati dell’Unione europea, II ed., Milano, 2014, p. 195 ss.].

Peraltro, anche nella pronuncia Association France (punto 34) e nella giurisprudenza successiva, la Corte ha mantenuto tale infelice scelta lessicale (v., infra, Inter-Environnement Wallonie II, sopra citata, punti 177 e 178). Sarebbe forse stato più opportuno che la Corte non avesse fatto uso sin dall’inizio di tali espressioni per non ingenerare alcun tipo di confusione. Avrebbe potuto limitarsi a stabilire che il giudice nazionale può mantenere – temporaneamente ed eccezionalmente – gli effetti di un atto nazionale illegittimo per contrasto con il diritto dell’Unione ogniqualvolta vengano soddisfatte le condizioni di cui alla giurisprudenza Inter-Environnement Wallonie I.

Per inciso, è evidente che l’eventuale scelta errata del giudice nazionale circa la (mancata) sospensione della disapplicazione potrà certamente produrre un duplice ordine di conseguenze; ovvero, qualora il giudice – sempre che sia, è bene ricordarlo, di ultima istanza - abbia manifestamente inosservato l’obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte ex art. 267, par. 3 TFUE in presenza di evidenti dubbi sulla disapplicazione, tale inadempimento, con riferimento all’ordinamento dell’Unione, potrà costituire oggetto di ricorso per infrazione (cfr., di recente, Corte giust. 4 ottobre 2018, C-416/17, Commissione/Francia - Précompte mobilier); mentre, in relazione alla tutela dei privati danneggiati potrà fondare un’azione per risarcimento del danno, così come espresso nella giurisprudenza Köbler e seguente (Corte giust. 30 settembre 2003, C-224/01; 13 gennaio 2004, C-453/00, Kühne; 12 febbraio 2008, C-2/06, Kempter. Segnatamente, inoltre, sulla risarcibilità denegata nell’ipotesi in cui la violazione sia commessa da un giudice non di ultima istanza, v. Corte giust. 28 luglio 2016, C‑168/15, Tomášová, punto 36; 29 luglio 2019, C-620/17, Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe, punto 36; 5 settembre 2019, C-447/17 P, Guardian Europe Sàrl c. Unione europea, punti 75 e 76).

 

4. Pur confermando il precedente impianto logico-argomentativo, il recente caso Inter-Environnement Wallonie II concede l’opportunità di approfondire talune questioni. Come per la sua “gemella” risalente al 2012, la decisione riguarda l’assenza della valutazione di impatto ambientale nel procedimento di adozione di una legge interna. Più nel dettaglio, le due associazioni ricorrenti hanno domandato l’annullamento della legge de qua che prorogava il funzionamento di due centrali nucleari alla Corte costituzionale belga, che a sua volta ha rimesso la questione ai giudici del Kirchberg.

La Corte affronta il tema della sospensione nella nona e ultima questione della sua pronuncia (punti 167-182). Ed individua i criteri specifici da soddisfare per la sospensione, che, mutatis mutandis, riprendono il paradigma Inter-Environnement Wallonie I. Nel caso di specie, «il mantenimento degli effetti di misure nazionali adottate in violazione degli obblighi derivanti dalle direttive» è vincolato all’esistenza di una «minaccia grave ed effettiva di interruzione dell’approvvigionamento di energia elettrica dello Stato membro interessato, cui non si potrebbe fare fronte mediante altri mezzi e alternative» (punto 179).

Il giudice di Lussemburgo richiama poi gli argomenti oramai consolidati nella precedente giurisprudenza e ne conferma il punto d’arrivo: «[…] solo la Corte può, eccezionalmente e per considerazioni imperative di certezza del diritto, concedere una sospensione provvisoria dell’effetto di disapplicazione esercitato da una norma di diritto dell’Unione rispetto a norme di diritto interno con essa in contrasto. Infatti, se i giudici nazionali avessero il potere di attribuire alle norme nazionali il primato, anche solo provvisoriamente, in caso di contrasto con il diritto dell’Unione, ne risulterebbe pregiudicata l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione» (punto 177).

La pronuncia Inter-Environnement Wallonie I aggiunge dunque la sicurezza dell’approvvigionamento dell’energia elettrica ai parametri che legittimano, almeno in teoria, la sospensione del primato. Si tratta certamente di un interesse pubblico meritevole di tutela che, allo stesso tempo, costituisce, ai sensi dell’art. 194, par. 1, lett. b), TFUE, uno degli obiettivi della politica dell’Unione nel settore dell’energia. Nondimeno, è bene far presente i dubbi che solleva l’estensione di tale giurisprudenza anche al settore in esame.

Non può tacersi infatti sull’opportunità che tale selezione sia condotta con la dovuta prudenza. Ritenendo diversamente, si corre il rischio che il continuo e significativo ampliamento dell’ambito di applicazione possa invertire la regola con l’eccezione, rovesciando l’attuale sistema di rapporti e mettendo così in serio pericolo la supremazia del diritto dell’Unione sul diritto interno, che rappresenta uno dei cardini fondamentali del processo di integrazione.

Peraltro, dello stesso avviso è stato l’avv. gen. Kokott che, nelle conclusioni alla causa presentate il 29 novembre 2018, suggeriva di distinguere la sicurezza nell’approvvigionamento minimo, interesse essenziale, dalla sicurezza generale nell’approvvigionamento, che riveste certamente un importanza minore, al fine di evitare estensioni ingiustificate e sproporzionate (v., spec., punti 206, 210, 211, 217 e 219; cfr. S. Bechtel, AG Opinion on case C-411/17: EIA for existing installations and the CJEU’s struggle with international law, in europeanlawblog.eu, 2019).

 

5. Da quanto sin qui detto, si evince che “la disapplicazione del primato”, se così può definirsi, resta confinata per il momento, ad opera della Corte, a specifici settori del diritto e con riferimento solamente ad alcune e concrete operazioni di bilanciamento di princìpi selezionati dalla Corte stessa, quali la certezza dei traffici giuridici, la protezione dell’ambiente e la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico.

Non è affatto da escludere che in futuro la Corte possa ampliare il novero delle possibili deroghe; tuttavia, sarebbe opportuno che tale operazione continuasse a rimanere confinata nella più assoluta eccezionalità, visti i contraccolpi che può causare un’eccessiva estensione dell’ambito applicativo.