Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

05/07/2018 - La Corte costituzionale esclude l’incompatibilità costituzionale del sistema di controllo giurisdizionale degli aiuti di Stato

argomento: Giurisprudenza - Italiana

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Pronunciandosi con sentenza n. 142 del 5 luglio 2018 nel quadro di un giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale ordinario di Enna, la Corte costituzionale ha esaminato la compatibilità con i principi supremi di indipendenza del giudice e della separazione dei poteri contemplati dalla nostra Costituzione del sistema europeo di controllo amministrativo e giudiziario degli aiuti di Stato, quale delineato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Nei quesiti rivolti alla Corte costituzionale, infatti, il giudice remittente aveva sollevato dubbi circa il fatto che, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, il giudice nazionale sia vincolato dalle decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato: e ciò anche agli effetti dell’insorgenza, in caso di mancato adeguamento, di una responsabilità dello Stato per danni causati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie. In questo modo, il giudice finirebbe, a suo dire, per essere assoggettato alle determinazioni assunte da autorità amministrative europee – quale, appunto, la Commissione – in violazione dei principi supremi di soggezione del giudice soltanto alla legge e di indipendenza della magistratura (artt. 101 e 104 Cost.),

Ad avviso della Corte costituzionale, invece, la c.d. giurisprudenza Deggendorf della Corte di giustizia (sentenza 9 marzo 1994, C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf), secondo cui il soggetto legittimato ad impugnare una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, il quale abbia lasciato inutilmente decorrere il relativo termine perentorio, non può poi contestare la validità della decisione davanti ai giudici nazionali, non implica affatto una subordinazione della funzione giurisdizionale (nazionale) a quella amministrativa (europea), ma discende – come chiaramente indicato dalla stessa Corte di giustizia – da una elementare esigenza di certezza del diritto (evitare che atti dell’Unione, produttivi di effetti giuridici, possano essere messi in discussione all’infinito). Adottando una soluzione contraria, infatti, l’interessato potrebbe agevolmente eludere il carattere definitivo della decisione nei suoi confronti, conseguente alla scadenza del termine perentorio di impugnazione, contestando in qualsiasi tempo la validità dell’atto davanti al giudice nazionale, in modo da indurlo (o da obbligarlo) a proporre un rinvio pregiudiziale di validità.

La preclusione in parola opera, peraltro – sempre secondo la richiamata, costante giurisprudenza della Corte di giustizia – soltanto nei confronti del soggetto che era legittimato a impugnare direttamente la decisione. Essa ha inoltre ritenuto che il giudice possa proporre, comunque sia, il rinvio pregiudiziale di validità d’ufficio, allorché le parti del giudizio, legittimate a impugnare la decisione della Commissione e decadute dalla relativa facoltà per scadenza del termine, non ne abbiano fatto richiesta (Corte di giustizia, sentenza 10 gennaio 2006, C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze spa e a.).

La Corte costituzionale ha quindi osservato, in conclusione, come il sistema di tutela giurisdizionale dell’Unione, fondato su due livelli – europeo e nazionale – tra loro comunicanti, sia completo e coerente. Alla sua stregua, infatti, il privato che vi abbia interesse beneficia, comunque sia, (almeno) di un rimedio processuale per far valere l’illegittimità delle decisioni della Commissione. Egli può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia per l’annullamento dell’atto, se attinto da esso in modo diretto e individualizzato; in caso contrario, può contestare, comunque sia – indipendentemente dal termine per il ricorso di annullamento – la sua validità davanti ai giudici nazionali, affinché chiedano alla Corte di pronunciarsi al riguardo con domanda pregiudiziale.