argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Pronunciandosi su rinvio del TAR Lazio (3 dicembre 2019, C-414/18, Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo c. Banca d’Italia), la Corte di giustizia ha affermato che l’art. 103, par. 2, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, e l’art. 5, par. 1, lett. a) e f), del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la suddetta direttiva per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione, devono essere interpretati nel senso che le passività risultanti da operazioni concluse tra una banca di secondo livello e i membri di una compagine, che detta banca forma insieme a banche cooperative cui fornisce servizi di vario tipo senza avere il controllo delle stesse, e non comprendenti prestiti concessi su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica di un’amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro, non sono escluse dal calcolo dei contributi a un fondo nazionale di risoluzione contemplati dal citato art. 103.