argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con una sentenza del 19 dicembre 2019 (C-385/18), pronunciata su rinvio del Consiglio di Stato italiano, la Corte di giustizia ha precisato, in relazione alla normativa italiana all’origine del rinvio, che tanto lo stanziamento di una somma di denaro in favore di un’impresa pubblica che versa in gravi difficoltà finanziarie, quanto il trasferimento dell’intera partecipazione detenuta da uno Stato membro nel capitale di detta impresa a un’altra impresa pubblica, senza alcun corrispettivo, ma in cambio dell’obbligo per quest’ultima di rimuovere lo squilibrio patrimoniale della prima impresa, possono essere qualificati come «aiuti di Stato» ai sensi dell’art. 107 TFUE. Spetta al giudice del rinvio trarre tutte le conseguenze derivanti dal fatto che tali aiuti non sono stati notificati alla Commissione europea, in violazione del disposto dell’art. 108, par. 3, TFUE, e devono pertanto essere considerati illegittimi.