argomento: Giurisprudenza - Italiana
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La sentenza n. 107 della Corte costituzionale, depositata il 25 maggio 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, della legge della Regione Veneto n. 32 del 1990 (quale modificata dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2017, n. 6), nella parte (lett. b) in cui esso dispone che “i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni” hanno titolo di precedenza per l’ammissione all’asilo nido, in quanto tale previsione viola, tra l’altro, l’art. 21 TFUE, l’art. 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e l’art. 11, paragrafo 1, lettere d) e f), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.