Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

02/04/2020 - Pronuncia della Corte su una domanda di estradizione di uno Stato terzo riguardante un cittadino di uno Stato EFTA, parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Nella sentenza Ruska Federacija (C-897/19 PPU), pronunciata il 2 aprile 2020 nell’ambito del procedimento pregiudiziale d’urgenza (PPU), la Corte di giustizia si è pronunciata sugli obblighi di uno Stato membro chiamato a statuire su una domanda di estradizione inviata da uno Stato terzo e riguardante un cittadino di uno Stato che non è membro dell’Unione europea, ma che è membro dell’EFTA, l’Associazione europea di libero scambio e parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La Corte ha dichiarato che lo Stato membro richiesto deve anzitutto verificare, conformemente all’art. 19, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che, in caso di estradizione, l’interessato non corra il rischio di essere sottoposto alla pena di morte, a tortura oppure a pene o a trattamenti inumani e degradanti. Orbene, nell’ambito di tale verifica, costituisce un elemento particolarmente serio il fatto che all’interessato, prima che egli acquisisse la cittadinanza dello Stato EFTA di cui trattasi, sia stato concesso l’asilo da parte di quest’ultimo, proprio per via del procedimento penale all’origine della domanda di estradizione. Inoltre, la Corte ha dichiarato che, prima di contemplare la possibilità di dare esecuzione a tale domanda, lo Stato membro in questione deve informare lo Stato EFTA per consentirgli di chiedere la consegna del proprio cittadino, purché detto Stato sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire il cittadino in questione per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale.