Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

02/04/2020 - Secondo la Corte l’esclusione di soggetti in quiescenza da incarichi pubblici costituisce una discriminazione per ragioni di età vietata dal diritto dell’Unione

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 2 aprile 2020 (causa C-670/18, CO c. Comune di Gesturi), pronunciata su un rinvio pregiudiziale del TAR Sardegna riguardante la compatibilità con il diritto dell’Unione dell’art. 5, co. 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (e successive modifiche), che prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, la Corte di giustizia ha precisato che una previsione di questo genere dev’essere considerata come tale da imporre a detti soggetti un trattamento meno favorevole di quello riservato a tutte le persone che esercitino ancora un’attività professionale, determinando una differenza di trattamento indirettamente basata sull’età, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 e dell’art. 2, par. 2, lett. b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Orbene, secondo la Corte, tale discriminazione non può trovare una giustificazione in considerazioni legate al bilancio dello Stato, perché l’obiettivo della riduzione della spesa pubblica può influire sulla natura e sulla portata di misure di tutela dell’occupazione ma non può costituire, di per sé, una finalità legittima che consenta discriminazioni altrimenti vietate.

Quanto invece all’eventuale perseguimento di un obiettivo di politica dell’occupazione basato su un ringiovanimento del personale in attività, spetta al giudice del rinvio verificare se il divieto previsto dalla legge italiana sia idoneo a garantire la realizzazione tale obiettivo, valutando, da un lato, se la natura degli incarichi oggetto del divieto abbia effettivamente un rapporto con tale obiettivo e, dall’altro, se comunque tale divieto non ecceda quanto necessario per conseguire lo scopo perseguito.