Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

14/12/2017 - La Corte costituzionale ritorna sulla sua giurisprudenza in materia di controllo decentrato di compatibilità europea

argomento: Giurisprudenza - Italiana

Articoli Correlati: controllo decentrato

Con un obiter dictum inserito nella sentenza n. 269 del 14 dicembre 2017, riguardante due incidenti di costituzionalità (ordinanza del 2 maggio 2016 e del 25 ottobre 2016) sollevati dalla Commissione tributaria provinciale di Roma rispetto alla legittimità costituzionale del sistema di finanziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, quale disciplinato dall’art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della l. n. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), la Corte costituzionale è ritornata dopo lungo tempo sulla questione dei «limiti entro i quali la previa delibazione del contrasto con il diritto dell’Unione europea debba ritenersi imposta al giudice a quo a pena di inammissibilità delle questioni sollevate».

Modificando affermazioni contenute in sue precedenti (e ripetute) pronunce, la Corte vi afferma, infatti (parr. 5.1 e 5.2), che “laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in ambito di rilevanza comunitaria”, il giudice di merito è tenuto a sollevare “la questione di legittimità costituzionale, fatto salvo il ricorso al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidità del diritto dell’Unione, ai sensi dell’art. 267 del TFUE”. Ciò perché la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è divenuta, a seguito del Trattato di Lisbona,“parte del diritto dell’Unione dotata di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale”. E quindi, intersecando la stessa “in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana, … può darsi il caso che la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei diritti dell’Unione, come è accaduto da ultimo in riferimento al principio di legalità dei reati e delle pene”; circostanza che fa sì che “le violazioni dei diritti della persona postulano la necessità di un intervento erga omnes diquesta Corte, anche in virtù del principio che situa il sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi a fondamento dell’architettura costituzionale”.