Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

23/04/2020 - I vettori aerei devono indicare, sin dalla pubblicazione delle loro offerte di prezzo su Internet, l’IVA applicata ai voli nazionali nonché le tariffe per il pagamento con carta di credito

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 23 aprile 2020 (causa C-28/19, Ryanair Ltd e a. c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust e a.), pronunciata su rinvio del Consiglio di Stato italiano, la Corte di giustizia è ritornata sulla sua giurisprudenza relativa al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, secondo la quale un vettore aereo, come Ryanair, ha l’obbligo di far figurare nelle sue offerte on line, sin dalla prima indicazione del prezzo (ossia nell’offerta iniziale), la tariffa passeggeri nonché, separatamente, le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili; mentre è soltanto all’inizio del processo di prenotazione che esso deve comunicare i supplementi di prezzo opzionali in modo chiaro e trasparente.

Su tale base essa ha precisato, per quanto riguarda, anzitutto, gli oneri di web check-in, che quando sussiste almeno un’opzione di check-in gratuito (come il check-in effettuato in aeroporto), tali oneri devono essere qualificati come supplementi di prezzo opzionali e, pertanto, non devono necessariamente essere indicati nell’offerta iniziale. A suo avviso, invece, ove il vettore aereo proponga una o più modalità di check-in a pagamento – esclusa, quindi, qualsiasi modalità di check-in gratuito – gli oneri di web check-in devono essere considerati come elementi di prezzo inevitabili e prevedibili che devono essere visualizzati nell’offerta iniziale.

Per quanto concerne, poi, l’IVA applicata ai supplementi facoltativi per i voli nazionali, la Corte ha affermato che si tratta di un supplemento di prezzo opzionale, al contrario dell’IVA applicata alle tariffe dei voli nazionali, la quale deve essere indicata nell’offerta iniziale.

Infine, la sentenza rileva che la tariffa applicata per il pagamento con carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore aereo costituisce un elemento di prezzo inevitabile e prevedibile che deve quindi essere visualizzato nell’offerta iniziale.