argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Pronunciandosi su rinvio pregiudiziale della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia (30 aprile 2020, cause riunite C-168/19 e C-169/19, HB e IC c. INPS), la Corte ha concluso che gli articoli 18 e 21 TFUE non ostano a un regime tributario come risultante dalla convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa tra Italia e Portogallo il 14 maggio 1980, in forza della quale la competenza tributaria di questi Stati in materia di imposta sulle pensioni è ripartita secondo che i beneficiari di queste ultime fossero impiegati nel settore privato o nel settore pubblico e, in quest’ultimo caso, secondo che essi abbiano o meno la cittadinanza dello Stato membro di residenza.