argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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In risposta a un rinvio pregiudiziale della Supreme Court britannica, la Corte di giustizia ha precisato (18 marzo 2021, C‑578/19, X c. Kuoni Travel Ltd) che l’art. 5, par. 2, terzo trattino, della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», nella parte in cui prevede una causa di esonero dalla responsabilità dell’organizzatore di un viaggio «tutto compreso» per la corretta esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto relativo a un viaggio del genere, concluso tra tale organizzatore e un consumatore e disciplinato da tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che, in caso di inadempimento o di cattiva esecuzione di tali obblighi, risultante dalle azioni di un dipendente di un prestatore di servizi che esegue tale contratto, il dipendente non può essere considerato un prestatore di servizi ai fini dell’applicazione di tale disposizione e l’organizzatore non può essere esonerato dalla responsabilità derivante da tale inadempimento o cattiva esecuzione, in applicazione di detta disposizione.