argomento: Giurisprudenza - Italiana
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Una articolata sentenza del TAR Lazio dell’11 febbraio 2017, pubblicata il 27 febbraio, ha stabilito che i fondi (18,7 milioni di euro) previsti per il 2015 a titolo del Fondo di finanziamento ordinario del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) per il consorzio CINECA, centro di ricerca e di supercalcolo, sono da considerare aiuti di Stato illegittimi in base al par. 1 dell’art. 107 del TFUE in ragione della loro mancata notifica ai sensi del par. 3 dell’art. 108 dello stesso Trattato, e ha pertanto ordinato allo stesso Ministero di sospenderne l’erogazione.
Alla base di questa sentenza, emessa su ricorso di una società fornitrice di servizi tecnologici e informatici analoghi a quelli assicurati dal CINECA, vi è la considerazione che quest’ultimo, pur se partecipato dal MIUR e da 90 atenei, non può essere assimilato a un soggetto pubblico, in quanto ha assunto negli anni, come riconosciuto del resto dal suo Statuto, una veste imprenditoriale e commerciale, producendo e vendendo servizi non solo agli enti consorziati, ma anche a terzi e in particolare privati.
La conclusione cui è giunta la sentenza del TAR, sulla base peraltro di una particolarmente approfondita e quasi manualistica analisi della disciplina europea degli aiuti di Stato, completa per certi versi la valutazione del CINECA da parte della giustizia amministrativa (cui spetta la giurisdizione esclusiva in materia di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 49, co. 2, della L. 24 dicembre 2012, n. 234), visto che già nel 2015 (sentenza n. 2660 del 26 maggio 2015) il Consiglio di Stato aveva affermato che esso non può essere considerato un soggetto in house, tanto da non poter ricevere affidamenti diretti senza gare dai propri consorziati (MIUR e Università). Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la posizione di primazia spettante tra questi al MIUR porta ad escludere che la partecipazione paritaria, ancorché con diritto di voto, da parte delle Università consorziate al Consiglio consortile del CINECA sia sufficiente ad assicurare il controllo analogo in forma congiunta, come richiesto dalla Corte di giustizia in fattispecie analoghe; e, in ogni caso, il già ricordato svolgimento di attività imprenditoriale verso l’esterno attribuisce allo stesso CINECA una vocazione commerciale che impedisce comunque di considerarlo un soggetto in house, alla stregua di un mero organo delle Amministrazioni consorziate.