argomento: Giurisprudenza - Italiana
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Con sentenza dell’8 febbraio 2017 il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla Regione Friuli Venezia Giulia per l'annullamento della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze con la quale è stata esperita, per la prima volta, una azione di rivalsa nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia e dei Comuni di Muggia, Trivignano Udinese e Majano, in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia UE del 2.12.2014 che ha condannato la Repubblica Italiana al pagamento di sanzioni pecuniarie per violazione di direttive in materia di discariche (v. in questa Rubrica). Secondo il Tribunale, la normativa in materia – in particolare, l’art. 43 della legge n. 234 del 2012 e gli artt. 250 e 252 del D. Lgs.vo n. 152 del 2006 – richiede lo svolgimento di una fase propedeutica a quella dell’esercizio dell’azione di rivalsa, vale a dire l’individuazione delle relative responsabilità, che postulano il mancato esercizio del potere di provvedere: nel caso di specie, invece,l’Autorità procedente ha automaticamente escluso la responsabilità statale ed ha individuato i Comuni e la Regione come responsabili in solido della violazione, in assenza di qualsivoglia istruttoria volta all’accertamento delle responsabilità attribuite. Per l’effetto, l’atto impugnato è stato annullato.