argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Rispetto al rifiuto delle autorità olandesi di accordare un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a una cittadina ghanese madre di un cittadino olandese, già in possesso di un permesso di soggiorno nel territorio dei Paesi Bassi in qualità di familiare di un cittadino dell'Unione, con la motivazione che il diritto di soggiorno in qualità di familiare di un cittadino dell'Unione (art. 20 TFUE) è di natura temporanea, ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, ed è pertanto escluso dall'ambito di applicazione di quest’ultima, la Corte di giustizia, pronunciandosi in Grande Sezione il 7 settembre 2022 (C-624/20, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), ha dichiarato che il soggiorno in qualità di familiare di un cittadino dell'Unione non è escluso dall’ambito di applicazione della direttiva in questione.
Secondo la Corte, infatti, il diritto di soggiorno del cittadino di un paese terzo, in qualità di familiare di un cittadino dell’Unione, è giustificato sulla base del rilievo che un siffatto soggiorno è necessario affinché tale cittadino dell’Unione possa godere, in maniera effettiva, del contenuto essenziale dei diritti conferiti da tale status fintantoché perdura la relazione di dipendenza con detto cittadino di un paese terzo. In linea di principio, una siffatta relazione di dipendenza non è destinata ad essere di breve durata, ma può estendersi per un periodo considerevole. Peraltro, la Corte osserva che il cittadino di un paese terzo titolare di un diritto di soggiorno in qualità di familiare di un cittadino dell’Unione deve comunque soddisfare le condizioni previste dalla direttiva al fine di acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo. Pertanto, oltre al fatto di aver soggiornato legalmente e ininterrottamente nel territorio dello Stato membro interessato per cinque anni immediatamente prima della presentazione della relativa domanda, lo stesso deve comprovare di disporre, per sé e per i familiari a carico, di risorse stabili e regolari sufficienti al sostentamento suo e dei suoi familiari senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato, nonché di un'assicurazione malattia contro tutti i rischi solitamente coperti per i propri cittadini in detto Stato. Del pari, lo Stato membro interessato può esigere che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione previste dalla legislazione nazionale.