argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Nella sentenza del 22 dicembre 2022 nella causa C-279/21, Udlændingenævnet (Esame linguistico imposto agli stranieri), la Corte di giustizia ha concluso che l’art. 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale quale quella danese, introdotta dopo l’entrata in vigore di tale decisione nello Stato membro interessato, che subordina il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco legalmente residente in tale Stato membro e il suo coniuge alla condizione che tale lavoratore superi un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale di detto Stato membro, costituisce una «nuova restrizione», ai sensi di tale disposizione. Una restrizione del genere non può essere giustificata dall’obiettivo consistente nel garantire un’integrazione riuscita di tale coniuge, dato che tale normativa non consente alle autorità competenti di prendere in considerazione né le capacità di integrazione proprie di quest’ultimo, né fattori diversi dal superamento di tale esame, che dimostrino l’effettiva integrazione di detto lavoratore nello Stato membro interessato e, pertanto, la sua capacità di aiutare il coniuge a integrarvisi.