Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

30/04/2019 - Secondo l'avvocato generale Szpunar, un servizio come quello fornito dalla piattaforma AIRBNB costituisce un servizio della società dell'informazione

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Pronunciandosi il 30 aprile 2019 nella causa C-390/18 (Eoin Michael Hession e AIRBNB e Ireland UC c. Hôtelière Turenne SAS e Association pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP) e Valhotel), promossa con un rinvio pregiudiziale dal giudice istruttore del Tribunal de grande instance di Parigi, l’avvocato generale Szpunar ha suggerito alla Corte di giustizia di concludere nel senso che un servizio quale quello assicurato dalla piattaforma AIRBNB, consistente nell’intermediazione, tramite una piattaforma elettronica, tra potenziali locatari e locatori che offrano prestazioni di alloggio di breve durata, in una situazione in cui il prestatore di detto servizio non eserciti un controllo sulle modalità essenziali di tali prestazioni, costituisce un servizio della società dell’informazione; e di ricordare quindi che, in considerazione di quanto previsto dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (c.d. «direttiva sul commercio elettronico»), uno Stato membro non può restringere, in tali circostanze e con tali modalità, la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro.