argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Chiamata ad interpretare talune norme della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, su rinvio pregiudiziale della Court of Appeal irlandese, la Corte di giustizia ha affermato (11 aprile 2019, causa C‑483/17, Neculai Tarola c. Minister for Social Protection) che l’art. 7, par. 1, lett. a), e par. 3, lett. c), di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che un cittadino di uno Stato membro che abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione, che abbia acquisito in un altro Stato membro la qualità di lavoratore ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. a), della stessa direttiva, in virtù dell’attività da esso esercitata, su base giuridica diversa da un contratto a tempo determinato, per un periodo di due settimane, prima di trovarsi in stato di disoccupazione involontaria, conserva lo status di lavoratore per un periodo supplementare di almeno sei mesi ai sensi di tali disposizioni, purché si sia registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. Ad ogni modo, secondo la Corte, spetta al giudice del rinvio stabilire se, in applicazione del principio della parità di trattamento sancito all’art. 24, par. 1, della direttiva, detto cittadino disponga, di conseguenza, del diritto di percepire prestazioni di assistenza sociale o, eventualmente, prestazioni previdenziali sulla stessa base di un cittadino dello Stato membro ospitante.