argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con una sentenza del 28 marzo 2019 (C-101/18, Idi Srl c. Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (Arcadis)), pronunciata su domanda pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano, la Corte di giustizia ha concluso che l’art. 45, par. 2, 1° co., lett. b), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui
all’art. 38, co. 1, del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che consente di escludere da una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico un operatore economico che, alla data della decisione di esclusione, ha presentato un ricorso al fine di essere ammesso al concordato preventivo, riservandosi di presentare un piano che prevede la prosecuzione dell’attività.