argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con una sentenza del 13 marzo 2019 (C-128/17, Polonia c. Parlamento europeo e Consiglio) la Corte di giustizia ha dichiarato che uno Stato membro non può sostenere l’irregolarità della procedura d’adozione di una direttiva per il presunto carattere lacunoso dell’analisi d’impatto della proposta che la Commissione è tenuta a effettuare dall’Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione del 13 aprile 2016, intitolato “Legiferare meglio”, quando detta valutazione si basa su dati accertati da un Istituto di ricerca di fama internazionale (nella specie l’International Institute for Applied System Analysis, « IIASA ») congiuntamente con rappresentanti di tale Stato membro. E tanto meno l’irregolarità può derivare da un presunto obbligo del legislatore di attualizzare quei dati nel corso della procedura legislativa, visto che il punto 15 dell’Accordo interistituzionale si limita a prevedere una semplice facoltà di procedere a tale attualizzazione laddove il Parlamento europeo e il Consiglio lo giudichino “appropriato e necessario ai fini del processo legislativo”.
Quanto al rispetto da parte del legislatore dell’Unione europea dell’obbligo di cooperazione leale con gli Stati membri di cui all’art. 4, par. 3, TUE, il controllo del giudice dell'Unione europea deve essere limitato ad esaminare se il l'esercizio di tale potere non è viziato da errore manifesto o sviamento di potere o anche se il legislatore dell'Unione non ha manifestamente superato i limiti del suo potere discrezionale. In tale contesto, il giudice dell'Unione europea non può sostituire la propria valutazione degli elementi fattuali di carattere scientifico e tecnico a quella del legislatore dell'Unione cui il Trattato ha conferito tale compito.