argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Nelle sue conclusioni del 29 gennaio 2019 sulla richiesta di parere consultivo (parere 1/17) inoltrata ai sensi dell’art. 218, par. 10, TFUE dal Belgio sulla compatibilità con i Trattati dell’Accordo di libero scambio CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) del 30 ottobre 2016 tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall’altra, l’avvocato generale Yves Bot ha affermato che la procedura di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati prevista dall’Accordo è a suo parere compatibile con i Trattati e la Carta dei diritti fondamentali dell’UE. In particolare, l’Avvocato generale ritiene che tale procedura non leda l’autonomia del diritto dell’Unione e non incida sul principio della competenza esclusiva della Corte nell’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione, né sul compito dei giudici nazionali consistente nel garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione.