argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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In relazione a un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato nel quadro di un ricorso di Silvio Berlusconi contro la Banca d’Italia riguardante l’acquisizione da parte di Fininvest di una partecipazione qualificata in Banca Mediolanum, la Corte di giustizia (sentenza 19 dicembre 2018, causa C-219/17, Silvio Berlusconi e a. c. Banca d'Italia e a.) ha innanzitutto rilevato che l’art. 263 TFUE conferisce ai giudici dell’Unione una competenza esclusiva per quanto riguarda il controllo di legittimità sugli atti adottati da un’istituzione dell’Unione, qual è la BCE. Essa ha però osservato che l’atto di un’istituzione dell’Unione è talvolta adottato al termine di un processo decisionale di cui gli atti di un’autorità nazionale competente (ANC) costituiscono delle tappe intermedie; per cui bisogna distinguere tra due situazioni: i) quella in cui l’istituzione dell’Unione dispone di un margine discrezionale limitato, se non nullo, tale che l’atto dell’ANC vincola l’istituzione dell’Unione, e ii) quella in cui l’istituzione dell’Unione esercita, da sola, il potere decisionale finale senza essere vincolata dall’atto di un’ANC. Ebbene, nel primo caso, sono i giudici nazionali a conoscere delle eventuali irregolarità di tale atto nazionale, se necessario previo rinvio pregiudiziale alla Corte. Nel secondo caso, per contro, spetta al giudice dell’Unione non solo statuire sulla legittimità della decisione finale adottata dall’istituzione dell’Unione, ma anche esaminare gli eventuali vizi degli atti preparatori o di proposta, provenienti dall’ANC, di natura tale da inficiare la validità della stessa decisione finale.
A tale proposito, infatti, la Corte sottolinea che l’efficacia di un procedimento che implica la competenza decisionale esclusiva di un’istituzione dell’Unione presuppone necessariamente un controllo giurisdizionale unico, al fine di evitare divergenze di valutazione circa la legittimità della decisione finale, in particolare quando quest’ultima accoglie l’analisi e la proposta di un’ANC. Discende, inoltre, dal citato art. 263, nonché dal principio di leale cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri, che gli atti adottati da un’ANC in tale tipo di procedimento non possono essere assoggettati al controllo degli organi giurisdizionali degli Stati membri.
In conclusione, la Corte ha quindi osservato che la BCE ha competenza esclusiva a decidere se autorizzare o meno l’acquisizione di cui trattasi al termine del procedimento in questione, previsto nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico dell’unione bancaria, sul cui funzionamento efficace e coerente la BCE è tenuta a vigilare. Di conseguenza, solo il giudice dell’Unione è competente a valutare, in via incidentale, se la legittimità della decisione della BCE del 25 ottobre 2016 sia inficiata da eventuali vizi degli atti preparatori emanati dalla Banca d’Italia, i quali non potranno quindi essere oggetto di un controllo di legittimità da parte dei giudici nazionali.