argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Per la Corte di giustizia (21 novembre 2018, causa C-713/17, Ahmad Shah Ayubi c. Bezirkshauptmannschaft Linz-Land), l’art. 29 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella austriaca, che prevede che ai rifugiati beneficiari di un diritto di soggiorno temporaneo in uno Stato membro siano concesse prestazioni di assistenza sociale di importo inferiore a quello delle prestazioni riconosciute ai cittadini di tale Stato membro e ai rifugiati beneficiari di un diritto di soggiorno permanente nel medesimo Stato membro. In particolare, un rifugiato può invocare dinanzi ai giudici nazionali l’incompatibilità con l’articolo in questione di una normativa come quella di cui trattasi, affinché venga meno la restrizione dei suoi diritti derivante da tale normativa.