Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

25/07/2018 - L’autorità giudiziaria chiamata a eseguire un mandato d’arresto europeo deve astenersi dal darvi seguito se ritiene che la persona interessata rischi di subire una violazione del suo diritto fondamentale a un giudice indipendente

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Nel contesto delle modifiche apportate al sistema giudiziario polacco, che hanno condotto la Commissione ad adottare, il 20 dicembre 2017, una proposta motivata che invita il Consiglio a constatare, in base all’art. 7, par. 1, TUE, l’esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto in Polonia, la High Court irlandese ha chiesto alla Corte di giustizia se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità polacche debba accertare, da un lato, se esiste un rischio reale di violazione del diritto fondamentale del ricercato a un equo processo in ragione di carenze del sistema giudiziario polacco e, dall’altro, se la persona interessata è esposta a un siffatto rischio, oppure se sia sufficiente che questa accerti l’esistenza di carenze del sistema giudiziario polacco, senza dover valutare se la persona interessata vi sia effettivamente esposta.

Nella sua sentenza (25 luglio 2018, C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality c. LM) la Corte ha rilevato, anzitutto, che il rifiuto di esecuzione di un mandato d’arresto europeo è un’eccezione al principio di riconoscimento reciproco sotteso al meccanismo del mandato d’arresto europeo, eccezione che deve quindi essere oggetto di interpretazione restrittiva.

Essa ha poi dichiarato che l’esistenza di un rischio reale che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo subisca una violazione del suo diritto fondamentale a un giudice indipendente e, pertanto, del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale a un equo processo, è idonea a consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di astenersi, a titolo eccezionale, dal dare seguito a tale mandato d’arresto europeo, perché la salvaguardia dell’indipendenza delle autorità giudiziarie è essenziale ad assicurare la tutela giurisdizionale effettiva dei singoli. Ne discende che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta, in un primo momento, a valutare, in base a elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati, l’esistenza di un rischio reale di violazione di tale diritto nello Stato membro emittente; e le informazioni contenute in una proposta motivata recentemente rivolta dalla Commissione al Consiglio in base all’art. 7, par. 1, TUE costituiscono elementi di particolare rilevanza ai fini di tale valutazione.

Laddove quel rischio esista realmente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve, in un secondo momento, valutare, in modo concreto e preciso, se, nelle circostanze del caso di specie, esistano motivi seri e comprovati per ritenere che, in seguito alla sua consegna, il ricercato corra tale rischio. Tale valutazione concreta è necessaria anche quando, come nel caso di specie, lo Stato membro emittente è stato oggetto di una proposta motivata della Commissione diretta a ottenere che il Consiglio constati l’esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte di detto Stato membro dei valori di cui all’art. 2 TUE. Se, dopo aver esaminato l’insieme degli elementi rilevanti, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ritiene esservi un rischio reale, tale autorità deve astenersi dal dare seguito al mandato d’arresto europeo.