argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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In risposta a un rinvio pregiudiziale dello Hanseatisches Oberlandesgericht (Tribunale superiore del Land) di Brema, la Corte di giustizia, dopo aver ricordato (25 luglio 2018, C-220/18 PPU, Generalstaatsanwaltschaft) che le autorità giudiziarie dell’esecuzione chiamate a decidere sulla consegna di una persona che è oggetto di un mandato d’arresto europeo devono valutare, in modo concreto e preciso, se, nelle circostanze di specie, sussista un rischio reale che nello Stato membro emittente (nella specie l’Ungheria) tale persona sarà sottoposta a un trattamento inumano o degradante, ha precisato che, qualora l’autorità giudiziaria emittente garantisca che la persona interessata non sarà sottoposta ad un trattamento inumano o degradante a causa delle sue concrete e precise condizioni di detenzione a prescindere dall’istituto penitenziario in cui sarà incarcerata, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, tenuto conto della fiducia reciproca che deve sussistere tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, e sulla quale si fonda il sistema del mandato d’arresto europeo, deve fidarsi di tale garanzia, perlomeno in assenza di qualsivoglia elemento preciso che permetta di ritenere che le condizioni di detenzione esistenti all’interno di un determinato istituto penitenziario siano contrarie al divieto di trattamenti inumani o degradanti.