argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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In risposta a un rinvio pregiudiziale (causa C-426/16, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW e a. c. Vlaams Gewest) effettuato dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunale di primo grado di lingua olandese di Bruxelles), la Corte di giustizia si è pronunciata il 29 maggio 2018 sul contrarietà a o meno al diritto alla libertà di religione sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, che prevede che gli animali possano essere abbattuti senza previo stordimento, secondo particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, soltanto in un macello rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
Nella sua sentenza la Corte ricorda che, benché nell’Unione, quale principio generale, gli animali siano abbattuti esclusivamente previo stordimento, la prassi della macellazione rituale senza previo stordimento è autorizzata a titolo di deroga, a condizione che essa abbia luogo in un macello riconosciuto dalle autorità nazionali competenti e che rispetti i requisiti tecnici relativi alla costruzione, alla configurazione e alle attrezzature, quali previsti nel regolamento n. 853/2004.
La Corte precisa che tale deroga non vieta in alcun modo la prassi della macellazione rituale nell’Unione, ma, al contrario, dà concreta attuazione all’impegno positivo del legislatore dell’Unione di consentire la prassi della macellazione di animali senza previo stordimento, al fine di garantire l’effettivo rispetto della libertà di religione, segnatamente dei praticanti musulmani, durante la festa del sacrificio. La macellazione rituale è infatti assoggettata al rispetto degli stessi requisiti tecnici che si applicano, in linea di principio, a ogni macellazione di animali all’interno dell’Unione, indipendentemente dal metodo seguito.
Pertanto, l’obbligo di effettuare la macellazione rituale in un macello riconosciuto intende esclusivamente organizzare e regolamentare, da un punto di vista tecnico, il libero esercizio della macellazione senza previo stordimento a fini religiosi. Una regolamentazione tecnica del genere non è, di per sé, atta a comportare una limitazione del diritto alla libertà di religione dei musulmani praticanti.