argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con sentenza del 3 maggio 2018 (causa T-653/16), il Tribunale si è pronunciato in merito al ricorso di annullamento promosso dalla Repubblica di Malta avverso la decisione adottata in base al regolamento n. 1049/2001 dalla Commissione, che concedeva a Greenpeace l’accesso a documenti relativi a una spedizione asseritamente irregolare di tonno rosso vivo dalla Tunisia verso Malta. Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo che nel concedere a Greenpeace l’accesso ad alcuni documenti, la Commissione ha violato le disposizioni dell’art. 113, par. 2 e 3, del regolamento n. 1224/2009, le quali costituiscono disposizioni specifiche che, nel settore del controllo dell’osservanza delle norme in materia di politica comune della pesca, derogano alle norme generali di accesso del pubblico ai documenti previsti dal regolamento n. 1049/2001, in particolare dall’art. 4 di quest’ultimo.
Secondo il Tribunale, infatti, dette disposizioni vietano in linea di principio la divulgazione al pubblico, in particolare a un’organizzazione non governativa, sulla base del regolamento n. 1049/2001, di documenti da cui non siano stati rimossi i dati trasmessi da uno Stato membro alla Commissione nell’ambito dello stesso regolamento n. 1224/2009, qualora lo Stato membro non vi abbia acconsentito espressamente e, a fortiori, qualora, come nel caso di specie, vi si sia opposto esplicitamente.