Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

11/04/2018 - L'Avvocato generale propone alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale e la decisione della Commissione che hanno esentato l'Italia dal recupero dell'aiuto di Stato consistente nell'esonero del pagamento dell'ICI su taluni immobili della Chiesa cattolica e di altri enti non commerciali

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

Articoli Correlati: ICI - Chiesa cattolica

Pronunciandosi l’11 aprile 2018 nel quadro dei ricorsi per impugnazione delle sentenze del 15 settembre 2016, Scuola Elementare Maria Montessori c. Commissione (causa T‑220/13), e Ferracci c. Commissione (T‑219/13), con cui il Tribunale dell’Unione aveva ritenuto legittima la decisione della Commissione di non ordinare il recupero dell’aiuto di Stato (peraltro ritenuto incompatibile con il mercato interno) concesso dall’Italia alla Chiesa cattolica e ad altri enti non commerciali sotto forma di esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati per fini specifici (decisione 2013/284/UE della Commissione del 19 dicembre 2012), l’avvocato generale Wathelet ha proposto alla Corte di giustizia di annullare tanto la sentenza del Tribunale, che la decisione della Commissione, nella parte in cui esse giustificano il mancato recupero dell’aiuto giudicando fondata l’impossibilità assoluta dichiarata dalle autorità italiane di procedervi in ragione dell’impossibilità di estrapolare, con effetto retroattivo, a partire dalle banche dati catastali e fiscali disponibili, il tipo di dati necessari per avviare l’azione di recupero. Ciò perché, come affermato dalla stessa Corte in precedenti sentenze (13 novembre 2008, causa C‑214/07Commissione c. Francia, punti 23 e 28; e 13 settembre 2017, causa C‑591/14Commissione c. Belgio, punto 44 e giurisprudenza ivi citata), «il timore di difficoltà interne, anche insormontabili, connesse, in particolare, alla verifica della situazione di ciascuna impresa interessata dal recupero degli aiuti illegittimi (...) non può giustificare il fatto che uno Stato membro non rispetti gli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell’Unione» (par. 121).