argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Il 22 marzo 2018 il Tribunale dell’Unione ha annullato (sentenza De Capitani c. Parlamento europeo, T-540/15) la decisione con la quale il Parlamento aveva respinto una domanda di accesso a documenti contenenti informazioni riguardo alle posizioni tenute dalle istituzioni nell’ambito di un trilogo, meccanismo consistente in negoziati interistituzionali informali tra rappresentanti dei protagonisti della procedura legislativa ordinaria (Parlamento europeo, Consiglio e Commissione) e codificato nella Dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione del 13 giugno 2007. Secondo il Tribunale, infatti, i triloghi, che sono usati nel 70-80% delle procedure legislative, vanno considerati parte integrante della procedura legislativa ordinaria, di cui costituiscono anzi una fase decisiva. Ebbene, dato che i principi di pubblicità e di trasparenza sono inerenti alle procedure legislative dell’Unione, nessuna presunzione generale di non divulgazione può essere ammessa rispetto ai documenti dei triloghi. L’accesso a tali documenti dev’essere quindi possibile, a seguito di una domanda precisa presentata sulla base del regolamento n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, a meno che l’istituzione interessata non dimostri che l’accesso integrale ai documenti di cui trattasi sia tale da arrecare concreto ed effettivo pregiudizio, in modo ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico, al suo processo decisionale. E nel caso oggetto del ricorso al Tribunale, nessuno dei motivi fatti valere dal Parlamento, presi singolarmente o nel loro insieme, dimostrava che l’accesso integrale ai documenti richiesti avrebbe arrecato pregiudizio al processo decisionale in questione.