argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con sentenza del 6 marzo 2018 (C-284/16, Achmea), la Corte si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale proposto dal Bundesgerichtsof (Corte federale di giustizia, Germania), nell’ambito di una controversia tra la Repubblica slovacca e la Achmea BV in merito a un lodo pronunciato dal collegio arbitrale previsto dall’accordo per la promozione e la tutela reciproche degli investimenti tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale ceca e slovacca («TBI»).
Con i suoi quesiti, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare gli artt. 267 e 344 TFUE. Il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se tali disposizioni ostino ad una norma contenuta in un accordo internazionale concluso tra due Stati membri, in forza della quale un investitore di uno di detti Stati, in caso di controversia riguardante gli investimenti nell’altro Stato, può avviare un procedimento contro quest’ultimo dinanzi ad un collegio arbitrale.
A tal riguardo, la Corte ha anzitutto ricordato che un accordo internazionale non può pregiudicare le competenze e l’autonomia del sistema giuridico dell’Unione, dovendo perciò rispettare, segnatamente, il sistema giuridisdizionale previsto dai Trattati. In tale ambito, essa ha rilevato che, conformemente all’art. 19 TUE, spetta ai giudici nazionali e alla Corte garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione nell’insieme degli Stati membri, nonché la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti agli amministrati in forza del diritto dell’Unione.
Ciò premesso, la Corte ha giudicato, in primo luogo, che il collegio arbitrale stabilito ai sensi del TBI può essere chiamato ad interpretare o ad applicare il diritto dell’Unione, in particolare le libertà fondamentali, tra cui la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali.
In secondo luogo, essa ha osservato che detto collegio arbitrale non fa parte del sistema giurisdizionale stabilito nei Paesi Bassi ed in Slovacchia. Perciò, tale collegio non può essere considerato come una giurisdizione “di uno degli Stati membri” ai sensi dell’art. 267 TFUE e non è abilitato ad adire la Corte in via pregiudiziale.
Infine, la Corte ha rilevato che sebbene sia previsto un controllo giurisdizionale con riguardo alle decisioni prese dal collegio arbitrale, tale controllo, svolto da parte delle giurisdizioni di uno Stato membro, è limitato a quanto previsto dal diritto nazionale.
Di conseguenza, la Corte ha giudicato che con la conclusione del TBI, gli Stati membri parti dell’accordo hanno istituito un meccanismo di risoluzione delle controversie tra un investitore e uno Stato membro che può escludere che tali controversie, anche laddove possano riguardare l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione, siano risolte in modo da garantire la piena efficacia del suddetto diritto.
Pertanto, la disposizione del TBI che istituisce il collegio arbitrale di cui trattasi è incompatibile con il requisito di autonomia del diritto dell’Unione.