argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con sentenza del 5 dicembre 2017 (causa C-42/17), la Corte si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte costituzionale (Italia) vertente sull’interpretazione dell’art. 325, parr. 1 e 2 TFUE, alla luce della sentenza dell’8 settembre 2015, C-105/14, Taricco. Nella sentenza Tariccola Corte aveva censurato il regime di prescrizione previsto dall’art. 160, ultimo c., e dall’art. 161 del codice penale, per incompatibilità con gli obblighi imposti dall’art. 325, parr. 1 e 2, TFUE. La Corte aveva quindi affermato che i giudici nazionali sono tenuti a dare piena efficacia a tali disposizioni e a disapplicare il citato regime di prescrizione, segnatemente nell’ipotesi in cui esso impedisse di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un “numero considerevole di casi” di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.
Con la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte costituzionale ha espresso dei dubbi sulla soluzione prospettata nella sentenza Taricco. In sostanza, secondo il giudice del rinvio la disapplicazione delle disposizioni in parola potrebbe ledere il principio di legalità. A tale riguardo, detto giudice rileva, da un lato, che gli interessati non potevano prevedere, prima della pronuncia della sentenza Taricco, che l’art. 325 TFUE avrebbe imposto ai giudici nazionali di disapplicare il regime di prescrizione in questione. Dall’altro, la Corte costituzionale sottolinea che tale sentenza non precisa in modo sufficiente i criteri che i giudici nazionali devono prendere in considerazione per verificare se la condizione relativa al “numero considerevole di casi” sia soddisfatta.
Nella sua pronuncia odierna, la Corte ha sciolto i dubbi sollevati dal giudice del rinvio, precisando la portata dell’obbligo di disapplicazione enunciato nella sentenza Taricco.
La Corte ha anzitutto reiterato che il giudice nazionale è tenuto a disapplicare le disposizioni interne – nella specie, quelle riguardanti la prescrizione – che ostino all’applicazione di sanzioni effettive e dissuasive per combattere le frodi lesive degli interessi finanziari dell’Unione.
Ciò premesso, la Corte ha però precisato che siffatta disapplicazione deve avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone accusate, ivi inclusi quelli derivanti dal principio di legalità. Questo principio, infatti, riveste un’importanza fondamentale tanto nell’ordinamento giuridico dell’Unione quanto negli ordinamenti giuridici nazionali.
Ne consegue che, da un lato, se l’obbligo enunciato nella sentenza Taricco dovesse condurre a una situazione di incertezza nell’ordinamento giuridico italiano quanto alla determinazione del regime di prescrizione applicabile, il giudice nazionale non sarebbe tenuto a disapplicare la regola diposta dall’art. 160, ultimo c., e dall’art. 161 del codice penale. Spetta al giudice nazionale verificare se una tale disapplicazione rispetti il requisito della determinatezza della legge penale.
Dall’altro, con riguardo all’esigenza d’irretroattività, la Corte è stata più categorica: l’obbligo enunciato nella sentenza in parola non può portare il giudice nazionale a disapplicare il regime di prescrizione previsto dall’art. 160, ultimo c., e dall’art. 161 del codice penale, nei confronti di persone accusate di aver commesso reati in materia di IVA prima della pronuncia della sentenza Taricco.