argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Il 2 settembre 2015 la Corte di giustizia si è pronunciata in via pregiudiziale, su rinvio operato dal TAR Lazio nel quadro di un procedimento promosso dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) e dall’Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA), sulla compatibilità con la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, del contributo di importo variabile tra EUR 80 e EUR 200 richiesto dalla pertinente normativa italiana ai cittadini di paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Ribadendo quanto già affermato nei confronti di un’analoga previsione della legge olandese (sentenza del 26 aprile 2012, Commissione c. Paesi Bassi, C‑508/10, punto 64), la Corte, pur riconoscendo il margine di discrezionalità spettante agli Stati nel fissare l’importo di tali contributi, ha concluso per la contrarietà dell’importo di quello richiesto dall’ordinamento italiano all’obiettivo perseguito dalla direttiva 2003/109. Secondo la Corte, infatti, in osservanza del principio di proporzionalità, il livello cui sono fissati detti contributi non deve avere né per scopo né per effetto di creare un ostacolo al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo conferito da tale direttiva, nonché degli altri diritti che derivano dalla concessione di tale status.