argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con sentenza del 25 ottobre 2017 (C-201/16), la Corte di giustizia si è pronunciata su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) con riferimento all’interpretazione dell’art. 27, par. 1, e dell’art. 29, parr. 1 e 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del PE e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (il c.d. “regolamento Dublino III”). Tale domanda si colloca nell’ambito di un procedimento riguardante la decisione con la quale l’Agenzia federale austriaca per l’immigrazione e l’asilo ha rigettato la richiesta di protezione internazionale presentata dal sig. Shiri, e ne ha ordinato il trasferimento verso la Bulgaria. In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se l’art. 29, par. 2, del regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che se il trasferimento non è eseguito nel termine previsto da tale disposizione, la competenza passa automaticamente allo Stato membro richiedente, senza che sia necessario che lo Stato membro competente rifiuti di prendere o riprendere in carico l’interessato. Detto giudice si domanda inoltre se il sig. Shiri possa far valere la decorrenza infruttuosa di tale termine nell’ambito del procedimento a quo.
La Corte ha in primo luogo ricordato che l’art. 29, par. 2, del regolamento Dublino III prevede che, se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. La Corte ha aggiunto che dal tenore letterale di tale disposizione emerge che un siffatto trasferimento di responsabilità opera automaticamente.
In secondo luogo, la Corte ha giudicato che l’art. 27, par. 1, del regolamento Dublino III, secondo il quale il richiedente protezione internazionale ha essenzialmente diritto ad un rimedio giurisdizionale effettivo avverso una decisione di trasferimento, letto alla luce dell’art. 47 della Carta, autorizza il richiedente a far valere la decorrenza infruttuosa del termine di cui all’art. 29, par. 2, dello stesso regolamento.