argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con sentenza del 1° marzo 2016, resa nel caso Kreis Warendorf e Amira Osso / Ibrahim Alo e Region Hannover (cause riunite C-443/14 e C-444/14) su rinvio pregiudiziale proposto dal Bundesverwaltungsgericht, la Corte di giustizia (Grande Sezione) si è pronunciata circa la compatibilità con gli artt. 29 e 33 della direttiva 2011/95/UE, c.d. Direttiva Qualifiche, dell’obbligo di residenza imposto ad un beneficiario dello status di protezione sussidiaria. A tal riguardo, la Corte ha stabilito che tale obbligo è incompatibile con l’art. 33 della citata direttiva, in quanto costituisce una restrizione della libertà di circolazione garantita dalla normativa europea, anche nel caso in cui tale misura non vieti a detto beneficiario di spostarsi liberamente nel territorio dello Stato membro che ha concesso la protezione e di soggiornare temporaneamente in questo territorio al di fuori del luogo designato con l’obbligo di residenza. La Corte ha stabilito altresì che la normativa nazionale, che impone il suddetto obbligo di residenza al fine di realizzare un’adeguata ripartizione degli oneri derivanti dall’erogazione delle prestazioni tra i diversi enti competenti in materia, contrasta con gli artt. 29 e 33 della direttiva 2011/95, allorché tale normativa non preveda l’imposizione di una misura siffatta nei confronti dei rifugiati, dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti nello Stato membro interessato per ragioni diverse da quelle umanitarie, politiche o attinenti al diritto internazionale, nonché dei cittadini di tale Stato membro, i quali percepiscano le suddette prestazioni.
La Corte ha infine rilevato che l’art. 33 della direttiva non osta invece a che la normativa nazionale imponga l’obbligo di residenza ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria, percettori di talune prestazioni sociali specifiche, al fine di facilitare l’integrazione dei cittadini di paesi terzi nello Stato membro. Ciò, tuttavia, fintantoché tale obbligo non costituisca un trattamento differente da quello applicabile, in generale, ai cittadini di paesi terzi legalmente residenti nel territorio nazionale per ragioni diverse da quelle umanitarie, politiche o attinenti al diritto internazionale, nonché ai cittadini dello Stato.