Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

17/03/2016 - Gli organismi nazionali responsabili del controllo sul rispetto dei diritti dei passeggeri aerei svolgono una sorveglianza di carattere generale, ma non sono tenuti ad agire in seguito a reclami individuali

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 17 marzo 2016 nel caso Ruijssenaars e a. (cause riunite C-145/15 e C-146/15), la Corte di giustizia ha dichiarato che l’art. 16 del regolamento n. 261/2004/CE, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, deve essere interpretato nel senso che gli organismi responsabili dell’applicazione di detto regolamento, designati da ciascuno Stato membro, laddove siano investiti del reclamo proposto individualmente da un passeggero in seguito al rifiuto di un vettore aereo di versargli una compensazione pecuniaria, non sono tenuti ad adottare misure coercitive nei confronti di tale vettore volte a imporgli il pagamento di tale compensazione.

Ciò non esclude tuttavia che gli Stati membri, i quali dispongono di un margine di discrezionalità nell’attribuzione delle competenze che intendono assegnare a detti organismi nazionali, possano abilitare questi ultimi ad adottare determinate misure in seguito a reclami individuali, al fine di ovviare a una insufficiente tutela dei diritti dei passeggeri aerei.