argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con sentenza del 26 luglio 2017 la Corte di giustizia, riunita in Grande sezione, si è pronunciata sul Regolamento (UE) n. 604/2013, ed in particolare in merito alla determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (causa C-670/16). La Corte ha statuito che un richiedente protezione internazionale può invocare, nell’ambito di un ricorso esercitato contro una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, la scadenza di un termine indicato dal citato regolamento, anche se lo Stato membro richiesto è disposto a prendere tale richiedente in carico. Inoltre, la Corte ha interpretato l’art. 21 del regolamento n. 604/2013 nel senso che una richiesta di presa in carico non può essere validamente formulata una volta decorsi tre mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, anche qualora tale richiesta venga formulata entro due mesi dal ricevimento di una risposta pertinente di Eurodac. Infine, è stato ritenuto che una domanda di protezione internazionale si considera presentata quando l’autorità preposta all’esecuzione degli obblighi derivanti da tale regolamento riceve un documento scritto, redatto da un’autorità pubblica e in cui si certifica che un cittadino di paese terzo ha chiesto protezione internazionale e, eventualmente, quando la suddetta autorità preposta riceve le sole informazioni principali contenute in un documento del genere, ma non il documento stesso o la sua copia.