argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
Articoli Correlati: rigetto - protezione internazionale
Con sentenza del 26 luglio 2017, la Corte si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Milano, vertente sull’interpretazione degli artt. 12, 14, 31 e 46 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Il giudice del rinvio si è chiesto se tali disposizioni ostino a che un giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, lo respinga senza procedere all’audizione del richiedente.
La Corte ha in primo luogo rilevato che nessuna disposizione della direttiva in parola obbliga espressamente un giudice a tenere un’udienza nel contesto di un ricorso ai sensi dell’art. 46 della stessa. Tuttavia, quest’ultima disposizione, che sancisce il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice avverso le decisioni di rigetto di una domanda di protezione internazionale, deve essere interpretato alla luce dell’art. 47 della Carta di Nizza. Orbene, l’assenza di un’audizione potrebbe costituire una restrizione al diritto ad un rimedio giurisdizionale effettivo di cui alla citata disposizione della Carta.
La Corte ha però ricordato, in secondo luogo, che l’obbligo previsto dall’art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32, deve essere altresì letto alla luce dell’intera procedura d’esame delle domande di protezione internazionale. La Corte ne ha dedotto che tale direttiva non osta a che il giudice nazionale respinga un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata senza procedere all’audizione del richiedente. Tuttavia, la Corte ha precisato che tale facoltà è soggetta a due condizioni: da un lato, deve essere stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale in occasione della fase precedente della procedura; dall’altro, il giudice in questione deve poter disporre un’audizione nella misura in cui lo ritenga necessario.