Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

26/07/2017 - Secondo l'avvocato generale Bot la decisione sulla ricollocazione dei richiedenti asilo č conforme al diritto dell'Unione: i ricorsi proposti dalla Repubblica slovacca e dall'Ungheria sono dunque privi di fondamento

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Il 26 luglio 2017, l’avvocato generale Bot ha presentato le sue conclusioni nelle cause C-643/15 e C-647/15, Repubblica slovacca e Ungheria c. Consiglio dell’Unione europea. Con i loro ricorsi, la Repubblica slovacca e l’Ungheria chiedono l’annullamento della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia. Tale decisione prevede la ricollocazione, a partire da questi due Stati membri e su un periodo di due anni, di 120.000 richiedenti protezione internazionale verso altri Stati membri dell’Unione. A sostegno dei ricorsi, la Repubblica slovacca e l’Ungheria sollevano una serie di motivi, vertenti, in sostanza: sull’inidoneità dell’art. 78, par. 3, TFUE come base giuridica della decisione; sulla presunta irregolarità della procedura di adozione; e sulla violazione di vari principi fondamentali, tra i quali il principio di proporzionalità. L’avvocato generale Bot propone alla Corte di rigettare integralmente i ricorsi. In primo luogo, l’art. 78, par. 3, TFUE, costituisce una base giuridica legittima per la decisione controversa. Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, infatti, soltanto un atto adottato secondo la procedura legislativa (ordinaria o speciale) può essere qualificato come “atto legislativo”. Posto che la decisione controversa è stata adottata sulla base dell’art. 78, par. 3 – e che questo non prevede che le misure adottate sulla sua base seguano una procedura legislativa speciale – essa non può essere qualificata come “atto legislativo”, in modo da escludere l’idoneità della base giuridica posta a suo fondamento. Ma è altresì errato ritenere che tale base giuridica non autorizzi l’adozione di misure che, per rispondere ad una situazione emergenza, deroghino temporaneamente a degli atti legislativi.

In secondo luogo, l’avvocato generale ha rigettato gli argomenti delle ricorrenti vertenti su presunti vizi procedurali legati, segnatamente, al rapporto tra la procedura di adozione della decisione controversa e le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015, alla mancata consultazione del PE e dei parlamenti nazionali, e alla violazione della regola dell’unanimità nel Consiglio.La stessa sorte è toccata poi agli argomenti di merito. Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, infatti, la decisione controversa rispetta il principio di proporzionalità, nella misura in cui essa è anzitutto idonea a realizzare l’obiettivo di alleviare la pressione esercitata sui sistemi di asilo dell’Italia e della Grecia a seguito della crisi migratoria dell’estate 2015. Inoltre, tale decisione è necessaria alla luce dell’obiettivo da essa perseguito, e non eccede quanto strettamente necessario a tale scopo.